L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
In particolare, il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:
- 59.14 attività di proiezione cinematografica;
- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
- 91.02.00 attività di musei;
- 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
- 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021, nonché dai sopra riportati codici.
Misura dell’esonero
L’importo dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL) non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 a prescindere dalla causale e, quindi, non necessariamente COVID.
L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021. Essendo già oltre la metà di novembre, immaginiamo che l’INPS, con un ulteriore messaggio, chiarirà come operare i recuperi una volta scaduto il periodo.
Il calcolo deve essere effettuato come segue.
- Per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.
- Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel mod. SR41) * ore di trattamento fruite * 2.
Termine per l’invio delle istanze
L’istanza dovrà essere inviata con il modulo “SOST.BIS_ES” che potrà essere trasmesso entro l’11 dicembre 2021 dai soggetti interessati all’esonero contributivo.
Limiti e condizioni
- È requisito inderogabile, pena la revoca dell’esonero e l’impossibilità di richiedere gli ammortizzatori COVID previsti dal D.L. Sostegni, il rispetto fino a tutto il 2021 del divieto di licenziamenti economici (condizione da valutare sempre prendendo a riferimento la matricola aziendale INPS).
- L’agevolazione sarà riconosciuta nel limite delle risorse stanziate (circa 771 milioni di euro), previa verifica da parte dell’Istituto della sufficiente capienza di risorse.
- Si tratta di un beneficio sempre soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (sezione 3.1 del c.d. Temporary Framework).
- I datori di lavoro che si vedessero calcolare un ammontare di esonero non coerente possono proporre alla sede INPS una richiesta di riesame entro 30 giorni dalla notifica dell’esito dell’elaborazione automatica dello sgravio spettante.