Esonero novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 (artt. 16 e 16-bis DL n. 137/2020)
Per quanto riguarda questo provvedimento va rilevato
- Campo relativo all’importo dell’esonero per i datori di lavoro che occupano operai agricoli: come noto tale campo, a differenza della procedura per l’esonero semestrale 2020, non è precompilato dall’Istituto e dovrebbe essere auto-calcolato dagli interessati.
Al fine di agevolare gli operatori – senza costringerli a calcolare l’importo esatto dell’esonero – è stato convenuto con l’Istituto di esporre nel campo relativo all’importo totale dell’esonero, l’ammontare della contribuzione a carico del datore di lavoro per i due trimestri coinvolti, e cioè il IV trimestre 2020 e il I trimestre 2021. Sarà poi l’Istituto, nella fase di elaborazione della domanda, a verificare l’importo esatto e a comunicarlo via PEC al contribuente, unitamente all’autorizzazione a beneficiare della misura.
Nello specifico, a partire dai prospetti riepilogativi messi originariamente a disposizione dall’INPS per la compilazione dei modelli F24 dei due trimestri interessati dall’esonero (IV trimestre 2020 e I trimestre 2021), l’importo (convenzionalmente stabilito) da indicare nel modulo di domanda è pari alla differenza tra il rigo “06-contributi netti datore + contributi lavoratore” e il rigo “05-contributi a carico lavoratore”.
È evidente che in tal modo sarà indicata una cifra superiore a quella dello sgravio effettivamente spettante (perché non viene sottratta la quota INAIL e si indicano due interi trimestri, anziché i soli mesi di novembre, dicembre e gennaio), ma si evita il rischio di indicare una cifra inferiore, con conseguente perdita parziale dell’agevolazione. Il sistema operativo, infatti, non riconosce uno sgravio superiore a quello dell’importo indicato.
Si tratta evidentemente di una soluzione di compromesso, considerato che l’INPS si è dichiarato non in grado nei tempi disponibili di calcolare l’importo esatto dell’esonero (e formalizzarlo nel modulo), e che per i nostri operatori sarebbe estremamente difficile calcolare i predetti importi correttamente e in tempi brevi.
Fermo restando che, chi intende cimentarsi nel calcolo esatto dell’importo spettante prendendo a riferimento i soli mesi interessati e le soli voci contributive oggetto di esonero, naturalmente può farlo e compilare il modulo con il dato calcolato.
- Uniemens impiegati agricoli: come noto la circolare n.131/2021, nel fornire le istruzioni per i datori di lavoro che occupano impiegati, quadri e dirigenti (paragrafo 6.1.1.), stabilisce che l’esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens debba avvenire attraverso la valorizzazione del codice causale “L548” e del relativo importo “nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021”. A tal proposito è stato chiarito con l’INPS che, non essendo ancora stata chiusa la procedura, l’esposizione dell’esonero sul flusso Uniemens potrà avvenire solo dopo che l’INPS avrà accolto la domanda, nella prima denuncia utile successiva (anche oltre quella del mese di ottobre). Bisognerà quindi attendere l’esito e l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione (8J) da parte dell’INPS.
- Aiuti di Stato: ricordiamo che in base a quanto previsto nel paragrafo 4 della circolare INPS n. 131 dell’8 settembre 2021 nel modulo di domanda le imprese dovranno auto-dichiarare di non superare i limiti fissati in materia di aiuti di Stato a livello comunitario dal nuovo regime c.d. Temporary Framework introdotto a livello UE a partire dall’anno scorso. Rispetto alla precedente misura (primo semestre 2020) bisognerà indicare in base a quali meccanismi comunitari e per quali importi si ricorre al beneficio, utilizzando come alternative la sezione 3.1 e la sezione 3.12 del Quadro temporaneo europeo in materia di aiuti di Stato. Va evidenziato che le due sezioni prevedono criteri significativamente diversi tanto per tipologia e intensità dell’aiuto quanto per condizioni del soggetto richiedente. È consigliabile pertanto leggere con attenzione la circolare INPS 131/2021 paragrafo 4, il Manuale Utente per la presentazione telematica e verificare nel Registro Nazionale degli Aiuti se e in quale misura il soggetto richiedente ha ottenuto contributi a valere sulle sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Attenzione. È opportuno sottolineare che i vincoli posti dalla sezione 3.1 fanno, emergere alcune problematiche sulle cantine sociali con codice ATECO 01 che il MIPAF, con specifico parere dato all’Istituto richiamato in nota nella circolare, considera produzione primaria. Diversa è la posizione di Confcooperative che a riguardo, ha da tempo avviato interlocuzioni con il Ministero e FedAgriPesca al fine di chiarire questa loro presa di posizione.
Esonero febbraio 2021 (articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021)
- Apertura procedura: l’apertura della procedura per l’invio delle istanze dovrebbe essere comunicata verso la fine del mese di novembre, al fine di consentire all’Istituto l’acquisizione delle domande e la notifica agli interessati entro il 31/12/2021.
Esonero primo semestre 2020 (art. 222, c. 2, decreto-legge n. 34/2020)
- Tempi di risposta agli interessati tramite PEC (da cui decorrono i 30 gg per il pagamento): l’INPS assicura che in tempi brevi saranno inviate le comunicazioni relative all’autorizzazione delle domande già presentate.
- Compensazione del credito: l’Istituto ha ulteriormente ribadito che le maggiori somme pagate dai soggetti aventi diritto agli sgravi, ma che non hanno sospeso i pagamenti, potranno essere compensati alle prime scadenze utili.