Green Pass. Quesiti e risposte (terza parte)

Green Pass. Quesiti e risposte (terza parte)

Continuiamo a fornire risposte operative(vedasi n. 23 e 24 di questa Newsletter) alle domande connesse alla gestione dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro che sono pervenute agli uffici delle unioni territoriali del Veneto di Confcooperative.

mercoledì 10 novembre 2021

D: Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?

R: No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

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D: I lavoratori in smart working hanno l'obbligo di avere il green pass? se sì solo per la presenza in azienda?

R: Solo per la presenza in azienda.

 

D: Quando si parla di aziende con meno di 15 dipendenti come vanno computati i dipendenti?

R: Senza particolari indicazioni ministeriali si ritiene che il computo debba avvenire seguendo le regole generali nel momento della verifica. I part time sono calcolati in proporzione.

 

D: Green pass: aziende con - 15 dipendenti, un dipendente è privo di Green Pass per 5 giorni consecutivi, quindi assente ingiustificato, il primo contratto di sostituzione può durare 10 giorni o 5 giorni? E se durante questa sospensione il lavoratore rientra con il tampone valido, il datore lavoro deve riammetterlo? e come si comporta con l'assunto in sostituzione?

R: Il contratto lo si stipula per sostituzione (si chiude al rientro del lavoratore). I 10 giorni più 10 si riferiscono alla possibilità di sospendere il lavoratore che entro 5 giorni non rientra con il green pass. Se dopo 5 giorni il lavoratore non ha ancora un GP valido, potrete sospenderlo per 10 giorni (anche se, in quel periodo, si dota di GP) prorogabili una volta soltanto. Questa sospensione è finalizzata all’assunzione a termine di un sostituto.

 

D: Una lavoratrice aveva concordato un piano ferie periodo dal 16 a 30 ottobre, che ha fruito. La stessa ha chiesto di poter prolungare le ferie di un’ulteriore settimana. Per l’azienda non ci sono problemi, tanto più che era rimasta in sospeso un'altra settimana di ferie calendarizzata in luglio che la lavoratrice aveva preferito posticipare. Si  può incorrere in qualche problema per la verifica del green pass, visto che da quando è entrato in vigore a lei non l'abbiamo verificato?

R: Rispetto al possesso del Green Pass, il datore di lavoro non può e non deve controllare un dipendente assente giustificato come nel caso di assenza per ferie. Se il datore di lavoro è d’accordo con il lavoratore per il prolungamento del periodo di ferie non c’è nessuna conseguenza per entrambi. Al momento del rientro il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la verifica e il lavoratore dovrà esibire il green pass. In caso di mancato possesso, il dipendente sarà allontanato e considerato assente ingiustificato.

 

D: Nel controllo del green pass posso tenere un registro dove segno il nome e cognome del lavoratore data ora controllo e scrivere ok o ko?

R. Sì ma ciò comporta un trattamento dati e il rispetto delle regole privacy

 

D: Nelle situazioni di lavoratori che non transitano, mai o pochissime volte, in azienda (ad esempio lavoratori in trasferta tutta la settimana) come si possono effettuare i controlli del GP?

R: La questione deve essere risolta ricorrendo agli strumenti informatici come, ad esempio, condividendo il QR Code del  “green pass su una piattaforma di videoconferenza” o, attraverso l’invio dello stesso attraverso il proprio cellulare.  Al datore è però inibita la conservazione del QR code.

 

D: Per poter dimostrare che è stata fatta la verifica green pass c'è obbligo di esibire un registro firmato? Oppure è consigliabile? Il registro presenza sarebbe il caso farlo giornaliero oppure per dipendente così non sarà possibile visualizzare situazione colleghi?

R: Ai fini di un eventuale controllo ispettivo, è opportuno istituire un registro per la verifica dei green pass. Le modalità di istituzione sono decise dal datore di lavoro, secondo criteri organizzativi che possono variare da impresa a impresa.

 

D: Sugli store on line abbiamo trovato, oltre a VerficaC19, altre app per la verifica del green pass che consentono a chi le scarica, inquadrando il QR Code, di leggere oltre a dati personali come nome, cognome, data di nascita anche molto altro (ad esempio dosi o tamponi effettuati). Ci chiediamo se possano essere utilizzate in conformità alle regole sulla privacy.

R: Con un comunicato del 1° novembre, il Garante per la protezione dei dati mette in guardia tutti gli utenti dallo scaricare queste app, che trattano dati in violazione delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che è l’App VerificaC19, rilasciata del Ministero della Salute, l’unica app di verifica delle certificazioni verdi utilizzabile per garantire la privacy delle persone. Sarà anche avviata un’indagine sulle app per green pass non in regola, riservandosi gli opportuni interventi a tutela degli utenti.

 

D: Può essere revocato il green pass? Quando?

R: Oltre alle diverse scadenze indicate nell'Allegato B del DPCM 17 giugno 2021, il green pass sarà revocato in caso di positività al SARS-CoV-2. Trasmettere l’informazione alla piattaforma del Ministero della Salute è competenza del medico generico, del Servizio Sanitario Regionale, di un pediatra di libera scelta o di altri servizi territoriali per l’assistenza sanitaria (come Usmaf o Sasn). La piattaforma genererà una revoca delle certificazioni verdi ancora in corso di validità che sarà comunicata sia al Gateway europeo che al diretto interessato.