Come più volte ricordato (in particolare n. 6/2021 di questa Newsletter l’esonero pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro spetta in caso di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato di donne riconosciute in condizione di svantaggio rispetto ai criteri dell’Unione Europea. Il beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Validità solo per il 2021
L’INPS nel suo messaggio precisa che la Commissione Europea con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ha autorizzato la concedibilità della misura solo per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.
Il messaggio quindi fornisce le istruzioni operative, relative alla fruizione dell’esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Presentazione delle domande
I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero in trattazione devono innanzitutto trasmettere una
preventiva comunicazione online
· utilizzando il modulo “92-2012”, opportunamente aggiornato e presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito INPS,
· a partire dall’11 novembre 2021.
Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
Domande già presentate con esonero 50%
L’INPS, inoltre, evidenzia che, qualora la modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della fruizione dell’analogo incentivo strutturale (pari al 50 per cento) previsto della legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11, L.n. 92/2012), per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti. La comunicazione precedentemente inoltrata risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.