Esonero contributivo per filiere agricole e pesca (periodo novembre 2020 - gennaio 2021). Domande entro il 4 dicembre.

Esonero contributivo per filiere agricole e pesca (periodo novembre 2020 - gennaio 2021). Domande entro il 4 dicembre.

Con il messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021, l’INPS ha aperto i termini per la domanda di esonero contributivo per filiere agricole e pesca  relativo ai mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021. Le istanze andranno presentate telematicamente entro il 4 dicembre 2021.

mercoledì 10 novembre 2021

L’INPS ha finalmente predisposto il Modulo “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” che i datori di lavoro interessati potranno ora utilizzare per la presentazione delle istanze entro il 4 dicembre 2021 (30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio)

Come noto, la misura prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per determinate filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura (i premi INAIL sono da pagare) previsto inizialmente per il mese di novembre e dicembre 2020 dall’art. 16-bis del D.L. 137/2020, ma poi esteso anche alla mensilità di gennaio 2021 con il D.L. 41/2021.

Per ogni richiedente, l’esonero sarà riconosciuto dall’Istituto nel limite di spesa stanziata, con una eventuale riduzione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari autorizzati nel caso si superasse tale soglia. Motivo per cui non rileverà l’ordine cronologico di invio delle domande visto che, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il datore di lavoro riceverà tramite PEC l’importo autorizzato in via definitiva (per le aziende agricole gli importi esonerati, distinti per categoria - OTI e OTD - trimestre di competenza ed emissione di riferimento saranno comunicati con specifica news individuale).

Nel comunicare l’avvio della procedura l’Istituto ribadisce il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, divenuta oltremodo complessa e articolata e già ampiamente illustrata nella circolare INPS n. 131 dell’8 settembre u.s., in relazione alla quale in sede di domanda le imprese dovranno auto-dichiarare di non superare i limiti fissati in materia di aiuti di Stato a livello comunitario dal nuovo regime c.d. Temporary Framework introdotto a livello UE a partire dall’anno scorso, e andando ad indicare in base a quali meccanismi comunitari e per quali importi si ricorre al beneficio (le opzioni sono la sezione 3.1 e la sezione 3.12 del Quadro temporaneo europeo in materia di aiuti di Stato).