Nel corso dell’anno e, in particolare con l’approssimarsi alle festività di fine anno, molti datori di lavoro riconoscono ai propri dipendenti qualche forma benefit a titolo di premio individuale o collettivo. Si tratta di beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro a singoli lavoratori e che, in base all’art. 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono esenti fiscalmente e previdenzialmente se il loro valore complessivo non supera il limite di Euro 258,23 all’anno (euro 516,46 solo per il 2021).
Come confermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/2008, si tratta di una previsione di carattere generale che è valida anche nei confronti del singolo dipendente. Pertanto, i premi con obiettivi individuali sono fiscalmente imponibili, ma se erogati in natura beneficiano dell’esclusione dal reddito nei limiti sopra indicati.
Attenzione, però: se tale soglia di esenzione viene superata, l’insieme dei beni e servizi viene tassato per intero. Nel computo del plafond non si considerano i buoni pasto, ma vanno inclusi i beni e servizi indicati dal comma 4 dell’articolo 51 (auto in uso promiscuo, abitazione eccetera) da determinarsi secondo i criteri convenzionali ivi indicati.
Altra condizione necessaria è che l’acquisto di tali beni o servizi avvenga da parte del datore di lavoro o che quest’ultimo ne sia il produttore o rivenditore. A queste condizioni è garantita anche la deducibilità integrale dal reddito d'impresa.
A titolo esemplificativo rientrano tra i benefit individuali i buoni carburante, i buoni acquisto in store digitali e i buoni acquisto in negozi fisici (buoni spesa).