Green Pass. Quesiti e risposte (seconda parte)

Green Pass. Quesiti e risposte (seconda parte)

In questo articolo continuiamo a fornire risposte operative(vedasi n. 23 di questa Newsletter) alle domande connesse alla gestione dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro che sono pervenute agli uffici delle unioni territoriali del Veneto di Confcooperative.

mercoledì 3 novembre 2021
  1. È sanzionabile l’azienda che effettua controlli a campione nel caso in cui venga trovato nel luogo di lavoro un lavoratore senza GP?

Le aziende che effettuano controlli a campione non saranno sanzionate se le autorità riscontreranno la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal decreto legge n. 127 del 2021.

  1. È possibile gestire il dato – esempio comunicazioni all’ufficio del personale o al consulente attraverso sistemi informatici - senza violare la privacy?

La risposta positiva purché il dato venga gestito esclusivamente per la finalità di legge (utilizzando criteri idonei a mantenere la sicurezza del dato, nel rispetto dell’informativa privacy fornita all’atto dell’assunzione e, se necessario, effettuare un aggiornamento).

  1. Nei rapporti con lavoratori trasfertisti che non passano quasi mai dalla sede come fare il controllo?

Si chiede al trasfertista di passare dalla sede per il controllo a campione, oppure si nomina un incaricato presso il quale il trasfertista possa passare per il controllo oppure scansiona il Qrcode e lo invia per il controllo oppure controllo a distanza se la tecnologia lo permette.

  1. Se al controllo a campione, la lettura del QRcode dà esito negativo o la lettura per problemi tecnici non dà risultati e si perde tempo per definire la situazione (per esempio occorre capire quale sia il problema tecnico, il dipendente riscarica il documento e/o il verificatore aggiorna l’APP e successivamente la lettura da esito positivo), il ritardo deve essere recuperato dal lavoratore o comunque deve essere retribuito?

Anche se questa fattispecie dovrebbe essere regolamentata, si ritiene che il lavoratore debba comunque essere retribuito e debba essere segnalato (al responsabile e all’ufficio del personale) che il ritardo è giustificato.

  1. Il verificatore può chiedere un documento di identità a conferma del nominativo emerso dalla lettura del green pass?

Si, ma solo per la finalità di accertamento.

  1. In caso di ispezione, occorre documentare chi è stato controllato e con quali modalità?

Probabilmente gli ispettori (ITL o Spisal) chiederanno di fornire il regolamento con le procedure adottate e la relativa documentazione prodotta (quindi anche la traccia dei controlli giornalieri).

  1. Il datore di lavoro riceve la comunicazione che il lavoratore è privo di green pass dal committente, cosa succede?

Il lavoratore, che sarà stato allontanato dal committente, risulta assente ingiustificato e il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento contrattuale, dovrà inviare un altro lavoratore.

  1. La sanzione amministrativa e il provvedimento disciplinare possono coesistere?

Sì, perché la prima è una sanzione amministrativa applicata dalle competenti autorità (Prefetto) per la violazione di una norma, mentre il secondo è un provvedimento adottato dal datore per la violazione di una norma disciplinare (si consiglia di regolamentarlo e inserirlo nel codice disciplinare) e quindi una lesione del vincolo fiduciario (fattispecie che potrebbe portare al licenziamento).

  1. Il lavoratore durante l’assenza ingiustificata, perché privo di green pass, si ammala oppure entra in periodo tutelato di maternità/congedo parentale. Quale evento prevale?

Mancando chiarimenti da parte di INPS / Ministero del lavoro ci si può affidare solo ad alcune autorevoli interpretazioni. Secondo alcuni è da ritenere che, in questo caso, gli eventi di malattia/maternità/congedo parentale prevalgano sull'assenza ingiustificata. Quindi il lavoratore avrà diritto alle relative indennità INPS (più integrazione datore di lavoro ove prevista). In senso contrario, ma solo per la malattia, si è espressa, invece, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

  1. In caso di Cassa integrazione (FIS e Cassa in deroga) con sospensione dal lavoro a zero ore, come si gestisce la verifica del Green Pass?

Bisogna distinguere. In generale i lavoratori sospesi a zero ore in data antecedente il 15 ottobre si considerano, anche in data successiva, in Cassa integrazione. Analogo trattamento vale per quelli sospesi a zero ore a decorrere dal 15 ottobre sono considerati anch’essi in CIG. Diversamente, i lavoratori che comunicano di essere privi del Green pass o ne risultino sprovvisti al momento di accedere al luogo di lavoro, con riferimento alle giornate decorrenti dal 15 ottobre 2021 perdono invece il diritto alla Cassa integrazione, in quanto qualificati come assenti ingiustificati.