INPS. Ampliamento delle attività ai fini previdenziali per i lavoratori spettacolo. Istruzioni operative.

INPS. Ampliamento delle attività ai fini previdenziali per i lavoratori spettacolo. Istruzioni operative.

Con la circolare in esame l’INPS illustra le modifiche normative introdotte dal DL Sostegni-bis sull’estensione delle attività soggette all’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e, a fronte delle quali, i lavoratori coinvolti maturano i requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici.

mercoledì 3 novembre 2021

Come avevamo già avuto modo di commentare nel numero 11/2021 di questa Newsletter, a fronte dell’emanazione del D.L. n. 73/2021  il legislatore integra il quadro con 2 nuove specifiche fattispecie:

 

  1. attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
  2. attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Evidenziato, come previsto dal legislatore, che tale estensione decorre dal 1° luglio 2021 e che per queste due attività sono comunque esclusi gli adempimenti relativi al certificato di agibilità, la circolare fornisce le istruzioni operative (codici inclusi) con cui i datori di lavoro/committenti interessati dovranno compilare i flussi Uniemens a partire DAL 1° NOVEMBRE p.v., avendo tempo entro il mese di gennaio per regolarizzare eventualmente i mesi già trascorsi, senza l’aggravio di ulteriori oneri.

 

Questo intervento INPS segue quello avvenuto con la circolare n. 132 del 10 settembre 2021 a seguito delle novità introdotte relativamente alla prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti alla gestione ex ENPALS, l’INPS, , illustrando le modifiche apportate in tema di spettanza e misura dell’indennità di malattia (vedasi n. 21/2021 di questa Newsletter)