Misure in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale
È stata pubblicata (GU n. 254 del 23 ottobre 2021), la Legge 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonche’ ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».
mercoledì 3 novembre 2021
A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:
- si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
- si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza al quale si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
- si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
- si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
In sede di conversione è stato altresì previsto il differimento del termine entro il quale le srl devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo / revisore qualora abbiano superato i “nuovi” limiti dimensionali di cui all’art. 2477, C.c. (individuati dall’art. 379 del citato Codice). La nomina dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel mese di aprile / giugno 2023.
ATTENZIONE.
Per espressa previsione la “nuova” proroga non tocca le disposizioni in materia di
- (adeguati) assetti organizzativi dell’impresa e societari e
- responsabilità degli amministratori.
Queste norme pertanto devono considerarsi a tutti gli effetti in vigore.