Ricordiamo che questo beneficio è condizionato alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, anche già costituita, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. In base all’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019 ha previsto per un beneficiario del RdC la concessione in tale ipotesi di una somma aggiuntiva in un’unica soluzione pari a 6 mensilità di reddito nel limite di 780 € mensili (per il calcolo rileva la data in cui è avviata l’attività).
Ora è possibile presentare all’INPS le domande dai beneficiari dal sito www.inps.it oppure tramite istituti di patronato o centri di assistenza fiscale (CAF) tramite il modulo telematico “Rdc-Com Esteso.