Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi (articolo 11, comma 2).
ATTENZIONE
Secondo quanto espressamente previsto dal comma 5, del citato articolo 11, le disposizioni in materia di coinvolgimento non si applicano alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente (ivi comprese le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91) e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, di cui all’articolo 1, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017. L’esclusione per le cooperative a mutualità prevalente è giustificata dalla circostanza che le stesse sono di per sé dotate di una specifica normativa che garantisce già la partecipazione delle persone nel governo dell’impresa e, quindi, nei processi decisionali. Pertanto, tutte le cooperative a mutualità prevalente soddisfano per natura propria la c.d. funzione sociale, così come costituzionalmente sancito dall’articolo 45 della Costituzione e dalla Corte costituzionale (v. C. Cost. 408/19892).
Conseguentemente, le Linee guida troveranno applicazione solo per le cooperative a mutualità NON prevalente.
Modalità di coinvolgimento-contenuti minimi.
Ricordiamo che ai sensi del comma 1, dell’articolo 11, l’ individuazione di adeguate forme di coinvolgimento deve essere contenuta nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali.
Fatte salve eventuali forme di coinvolgimento più favorevoli previste nei regolamenti, negli statuti sociali o nei contratti collettivi nazionali di lavoro, le imprese sociali devono prevedere forme di coinvolgimento minime, che si concretizzano nel mettere a disposizione, con cadenza almeno annuale (o nei casi in cui si verifichino eventi determinanti modifiche qualitative ovvero quantitative), informazioni:
- sull’andamento reale e di previsione dell’impresa sociale;
- sulla natura e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati;
- sull’andamento economico ed occupazionale;
- su eventuali rilievi e criticità evidenziati dall’organo di controllo;
- su ogni scelta aziendale che possa determinare mutamenti rispetto all’organizzazione del lavoro, ai contratti di lavoro, (compresi i profili relativi a salute e sicurezza) sulle condizioni di lavoro;
- su ogni decisione ricadente sugli utenti e gli altri soggetti interessati.
L’informazione.
L’informazione deve avvenire con modalità, tempistiche e contenuti tali da consentire ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze sindacali o alle rappresentanze degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività (portatori di interessi concreti, anche diffusi, i volontari dell’impresa, e gli altri stakeholders), di poter eseguire un esame puntuale delle informazioni fornite e di proporre, secondo le modalità individuate nei regolamenti o negli statuti sociali, pareri non vincolanti diretti all’organo amministrativo dell’ente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione sia presso la sede legale dell’ente, sia attraverso l’utilizzo di strumenti telematici/informatici utili a garantire un accesso facile e privo di condizioni (ad esempio, pubblicazione sul sito internet dell’impresa ovvero invio di newsletter informativa periodica).
Tra le informazioni che l’impresa sociale è tenuta a condividere a tale scopo, sono compresi anche i risultati dell’attività di monitoraggio dell’organismo di controllo interno, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, D.lgs. n. 112/2017 e le risultanze dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 15, dello stesso decreto, diretta ad accertare il rispetto delle disposizioni imposte alle imprese sociali.
La consultazione.
La consultazione dovrà avvenire con modalità e tempistiche proporzionate allo scopo, tenuto conto dell’argomento trattato. Tali modalità dovranno obbligatoriamente essere previste nello statuto sociale ovvero, se questo ne fa espresso rinvio, nei regolamenti aziendali.
Oltre alla consultazione delle rappresentanze dei lavoratori o degli altri utenti, qualora sia necessario acquisire altri pareri su specifici temi, la consultazione può prevedere l’utilizzo di modalità più ampie e periodiche (anche a cadenza annuale) o telematiche (consultazione online degli utenti).
La consultazione dovrà avere natura regolare (stabile nel tempo) ed effettiva (concretamente idonea a coinvolgere lavoratori e utenti).
La stessa potrà essere prevista negli statuti e nei regolamenti aziendali in diverse forme quali, ad esempio, la costituzione di comitati o di assemblee speciali rappresentative dei lavoratori o degli utenti ovvero in altre forme idonee a garantire il coinvolgimento di lavoratori e utenti5.
I rappresentanti dei lavoratori o degli utenti, rispetto alle tematiche di specifico interesse, dovranno poter esprimere pareri e proposte non vincolanti, da indirizzare all’organo di amministrazione dell’ente.
In casi straordinari (delocalizzazione, chiusura di sedi o di unità produttive, trasferimento della sede, licenziamenti collettivi ovvero nei casi di rilevanti modifiche statutarie incidenti sulla natura dell’attività di interesse generale o di modifiche riguardanti la distribuzione degli utili o di rinuncia alla qualifica di impresa sociale o di modifiche relative le modalità di coinvolgimento), l’organo amministrativo è tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante delle rappresentanze dei lavoratori e degli utenti e a fornire adeguata motivazione dell’eventuale mancato recepimento dei pareri formulati dalle rappresentanze stesse.
Gli statuti sociali o i regolamenti aziendali dovranno prevedere la possibilità di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
Nelle imprese sociali che superino (ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera b), due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis c.c., ridotti alla metà (ovvero 2.200.000,00 € di attivo dello stato patrimoniale; 4.400.000,00 € di ricavi; 25 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) oltre alle attività di informazione, consultazione e partecipazione sopra esaminate, è obbligatoria la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia nell’organo di direzione che in quello di controllo. Negli stessi casi, gli statuti o i regolamenti possono prevedere che un componente dell’organo direttivo e/o di quello di controllo sia nominato dagli utenti.
La tutela dei diritti.
L’organo di controllo dell’impresa sociale monitora il rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori, utenti e degli altri soggetti interessati previste negli statuti e nei regolamenti aziendali, conformemente alle Linee guida in commento e a quanto disposto dall’articolo 11, Dlgs. N. 112/2017. Le risultanze del monitoraggio sono pubblicizzate anche con il bilancio sociale, da redigere secondo le Linee guida diffuse con il DM 4 luglio 2019, paragrafo 6, punti 3 e 8.
Resta fermo, in ogni caso, l’eventuale accertamento di violazioni degli obblighi di coinvolgimento di cui alle Linee guida in esame da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, ovvero da parte degli enti deputati alla vigilanza sull’imprese sociali ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del sopra citato D.L.gs. n. 112/20176.
Per le imprese sociali costituite in forma di società cooperativa diverse da quelle a mutualità prevalente, la conformità alle linee guida e l’accertamento delle violazioni compete ai soggetti deputati alla vigilanza sulle cooperative stesse ai sensi del D.lgs. n. 220/02 (tra i quali, per le imprese sociali aderenti, Confcooperative). Beninteso, tale controllo si effettuerà esclusivamente nei confronti delle imprese sociali aventi forma di cooperative a mutualità non prevalente, perché, come precisato, le cooperative imprese sociali a mutualità prevalente e le cooperative sociali non sono assoggettate all’art. 11, D.L.vo 112/2017 e alle norme sul coinvolgimento e, di conseguenza, non devono applicare le linee guida in commento.