Il provvedimento è entrato in vigore il 22 ottobre 2021. Vediamo di seguito la parte che riguarda le misure urgenti in materia di lavoro
Rifinanziamento del trattamento di malattia per i lavoratori in quarantena (art. 8 co. 1)
Con l’articolo 26 del decreto-legge 18/2020 (decreto Cura Italia) il legislatore ha equiparato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia ai fini del trattamento economico. Con l’articolo 8 del D.L. 146 è stata prevista la copertura finanziaria non solo per le settimane fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), ma anche per l’intero periodo pregresso che rischiava di rimanere senza copertura finanziaria. Ricordiamo che questo periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Quarantena. Rimborso forfettario per i datori di lavoro tenuti al pagamento integrale della malattia (art. 8 co. 1)
Sempre per i casi di quarantena da contatto, l’art. 8 comma 1 introduce un rimborso forfettario a favore dei datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Sostanzialmente la norma ristora i casi di malattia relativi agli impiegati dell’industria e artigianato e dell’agricoltura (quindi anche per le cooperative agricole) per i quali il trattamento economico è totalmente a carico dell’azienda.
Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele in questione da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS.
Congedi per figli in Dad o in quarantena (art. 9 co. 1)
Vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, che devono astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
Il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto “a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”.
Il congedo prevede un trattamento pari al 50% della retribuzione e potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria.
Infine, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopraelencate, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ulteriori settimane di cassa integrazione Covid-19 (art. 11)
L’Esecutivo, con l’obiettivo di governare in modo graduale l’uscita dal blocco dei licenziamenti, ha previsto, nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, ulteriori 13 settimane di:
- assegno ordinario (FIS) e
- cassa integrazione salariale in deroga (CIGD)
Avendo causale covid-19 questi trattamenti saranno senza alcun contributo addizionale e potranno beneficiarne i lavoratori in forza il 22.10.2021.
Con le stesse modalità sono concesse ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO) alle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.
Sia le tredici settimane di FIS e Cigd che le nove settimane di CIGO per il settore tessile è necessario che ai datori di lavoro sia stato già interamente autorizzato rispettivamente il precedente periodo di ventotto settimane o il periodo precedente di diciassette settimane.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge (30 novembre 2021).
Rimangono invariate le modalità di pagamento ai lavoratori dei trattamenti: anticipato dal datore di lavoro o diretto da parte dell’INPS. In quest’ultimo caso il datore di lavoro, per l’invio dei modelli sr41, deve rispettare il termine della fine del mese successivo alla domanda o, se più favorevole, quello di 30 giorni dall’autorizzazione.
Nota bene. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta preclusa la possibilità
- di avviare procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91) per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale
- di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Permangono anche le deroghe ai divieti summenzionati:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Sicurezza sul lavoro (art. 13)
Il decreto è inoltre intervenuto con una serie di misure in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme introdotte consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Queste in sintesi le novità più importanti.
- Lavoro nero, soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale. L’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale scatterà in caso di presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva”.
- Violazione norme sicurezza. Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione.
- Effetti della sospensione. L’impresa non potrà, “contrattare con la pubblica amministrazione” per tutto il periodo di sospensione. Inoltre, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L’importo è raddoppiato, qualora nei “cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.
- All’Ispettorato del lavoro maggiori compiti di coordinamento. Sono estese le competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro che non saranno più esclusiva dei servizi Spisal delle Asl.
- Condivisione delle banche dati degli organi di vigilanza. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione del SINP, la banca dati dell’INAIL, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. L’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
- Aumento degli ispettori del lavoro. All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.