- Se il lavoratore produce un certificato di malattia durante il periodo di assenza ingiustificata, cosa succede?
La produzione del certificato di malattia non ha alcun effetto, atteso che il dipendente si trova, ex lege, nello “status” di assente ingiustificato.
- Potrebbe il lavoratore, trovato senza certificato verde, chiedere le ferie o la fruizione di permessi?
In generale, gli effetti della mancanza (assenza ingiustificata ex lege) sono immediati e la eventuale richiesta di ferie o di permessi non può essere accolta.
- Chi lavora sempre in smart working deve avere il Green Pass?
No, perché il Green Pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere usato per eludere l’obbligo di Green Pass.
- Una squadra di lavoratori che opera nella pesca, che naviga per diversi giorni e che è sempre al largo, deve essere controllata tutti i giorni?
In una logica di buonsenso è da ritenere che il controllo debba essere effettuato al momento dell’imbarco. Risulterebbe difficile pensare che, in alto mare, un lavoratore possa essere allontanato immediatamente.
- E’ possibile sostituire il lavoratore assente o tale facoltà è riservata unicamente alle imprese che non superano i quattordici dipendenti?
La sostituzione di lavoratore assente è una delle causali previste dall’art. 19, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 81/2015 ed il contratto, con la identificazione del lavoratore assente può essere sottoscritto da ogni datore di lavoro. Sarebbe opportuno stipulare il contratto inserendo nello stesso un termine indiretto (“fino al rientro del signor…….).
- Il lavoratore assente può essere sostituito con il ricorso al lavoro straordinario o al lavoro supplementare?
La risposta è positiva, nel senso che il lavoro straordinario, nei limiti delle previsioni contrattuali e fermo restando il tetto massimo delle 250 ore annuali indicato dall’art. 5 del D.L.vo n. 66/2003 può essere richiesto e anche il lavoro supplementare per i dipendenti con contratto part-time, può essere richiesto con le modalità e le garanzie previste dal CCNL e dall’art. 6 del D.L.vo n. 81/2015.
- Quali sono i luoghi di lavoro del settore privato?
Oltre a tutti i “normali” luoghi di lavoro – negozi, uffici, officine, sale riunioni, eccetera - è opportuno e prudente ritenere che il controllo debba riguardare anche l’accesso ai “luoghi di lavoro in senso lato ” e quindi anche ai luoghi all’aperto, incluse quindi le pertinenze aziendali quali i cortili, i cantieri edili, il luogo in cui va svolta la trasferta (in questo caso, il controllo è affidato al soggetto presso il quale si svolgerà la prestazione). L’obbligo, quindi, si applica anche all’agricoltura ed alle attività ad essa strettamente correlate.
- Negli uffici di una società che eroga servizi contabili, amministrativi e lavoristici, entra il titolare di un’azienda per richiedere alcune consulenze e sottoscrivere delle dichiarazioni. È obbligatoriamente assoggettato al controllo del GP?
Secondo molti interpreti costui viene considerato alla stregua dell’utente di una qualsiasi attività economica aperta al pubblico e conseguentemente la risposta dovrebbe essere negativa.
- Il titolare dell’azienda deve esibire il Green Pass?
Si. Se il titolare dell’azienda opera al suo interno, deve essere controllato dal soggetto da lui stesso incaricato di eseguire i controlli in azienda. Quindi, il lavoratore incaricato della verifica della certificazione verde – ove nominato dal titolare – può, e anzi deve, verificare il Green Pass del datore di lavoro stesso.
- Quali sono gli effetti sulla busta paga per il lavoratore senza green pass?
Non prestando alcuna attività lavorativa, il dipendente non può rivendicare la paga per i giorni di assenza, né percepire, per quelle giornate, le indennità legate alle sue mansioni come, ad esempio, l’indennità di cassa, di rischio o di lavoro disagiato o i buoni pasto. Non potrà percepire una quota del premio di produttività se, ad esempio, tra i criteri applicativi c’è quello della presenza in servizio (ovviamente, relativamente alle giornate di assenza).
Potranno esserci riflessi anche sulle mensilità aggiuntive quali 13ma, 14ma o altre gratifiche (ad esempio lo scomputo delle giornate di assenza) ma questo dipenderà dalle modalità di calcolo previste dai singoli Ccnl applicati. L’assenza ingiustificata ex lege che blocca la retribuzione per i giorni di assenza, comporta che gli stessi non possono rientrare nel computo ai fini del TFR. Per i giorni di assenza il datore di lavoro non versa i contributi previdenziali ed assistenziali.
- Qual è la formulazione corretta per la voce relativa all’assenza ingiustificata ex d.l. 127/2021 all’interno della busta paga?
Tenendo conto che si tratta di una situazione nuova anche per gli operatori del settore, si propone la seguente soluzione.
- Ai fini del principio di minimizzazione dei dati personali trattati è consigliabile usare una voce generica del tipo: assenza non retribuita
- Può essere utile accompagnare la busta paga con una nota in cui si precisa che a seguito di quanto comunicato in data ...(cioè la comunicazione con cui il lavoratore è stato allontanato) nella busta paga si è provveduto con la voce “……………………….” a gestire la mancata retribuzione come previsto dall’articolo 9-septies del D.L. n. 52/2021.
- Può accedere al luogo di lavoro il lavoratore che ha fatto la prima dose di vaccino consegnando il certificato dell'avvenuta prima somministrazione?
No. Bisogna attendere l'avvenuta immunizzazione. Il certificato di somministrazione della prima dose del vaccino non ha efficacia di green pass e, pertanto, non è valido ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, prima che siano trascorsi 15 giorni dalla somministrazione stessa. Quanti hanno avuto solo negli ultimi giorni la propria dose di vaccino, dunque, non potranno accedere al luogo di lavoro avvalendosi di questa condizione e dovranno ricorrere ai tamponi almeno per alcuni giorni, fin quando non sarà certificata la condizione prevista per il rilascio di un Green Pass duraturo.