L’INL, in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum (D.Lgs n. 151/2001), con la nota n. 1550, ha ribadito che:
- l’astensione dal lavoro decorre dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’ITL e che
- i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi
decorrenti dalla data effettiva del parto, ciò poiché, anche in tale ipotesi, trova applicazione il principio secondo cui i giorni antecedenti la data del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto.