Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

Patto di prova illegittimo se generico / Consiglio di Stato. Legittimità obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

lunedì 25 ottobre 2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che il patto di prova apposto a un contratto di lavoro deve riportare la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità

di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.

Nel caso di specie, il patto di prova è stato ritenuto invalido in quanto il rimando, in esso contenuto, al CCNL per quanto riguarda le mansioni da assegnare, risultava troppo generico.

 

 

Consiglio di Stato. Legittimo l’obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario

Consiglio di Stato. Sentenza n. 7045/2021 pubblicata in data 20 ottobre 2021

 

Con la sentenza in esame, la terza sezione del Consiglio di Stato ha definito legittimo l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021.

I giudici hanno evidenziato come “nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione.”.

Detto ciò, “la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, …”.

L’unica esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.