Premessa
Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha introdotto l’obbligatorietà del cosiddetto Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati da parte dei lavoratori a partire dal 15 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre prossimo. L’aspetto più impattante e critico di tale provvedimento è sicuramente il sistema dei controlli in capo ai datori di lavoro.
Per dare sufficiente chiarezza a questo adempimento il Governo è dovuto ricorrere a tre interventi in rapida successione e a pochi giorni dall’inizio (9,12 e 14 ottobre). In questo articolo ne riprendiamo i contenuti.
- Il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 art. 3 (G.U. n. 241 del 9 ottobre 2021)
Come illustrato nel numero 21/2021 di questa Newsletter, l’art. 3 del decreto in oggetto stabilisce un’importante novità applicativa per i datori di lavoro: la possibilità di richiedere ai propri lavoratori una comunicazione sull’eventuale mancato possesso della Certificazione verde con un preavviso necessario alle specifiche esigenze organizzative di efficace programmazione delle attività. In questo caso i lavoratori sono obbligati a comunicare il mancato possesso di tale certificazione.
Conseguentemente un datore di lavoro, nell’ambito delle modalità operative di verifica del Green Pass che è tenuto a predisporre, potrà richiedere un’autocertificazione a ciascun lavoratore finalizzata ad acquisire anticipatamente un’informazione circa il suo mancato possesso, anche in prospettiva, della certificazione.
L’esigenza di programmazione del lavoro è presente in qualsiasi contesto lavorativo, non necessariamente riferito al lavoro a turni, come alcuni commentatori hanno ipotizzato. Basta pensare a tutte quelle situazioni nelle quali l’assenza del lavoratore deve trovare una sostituzione per poter garantire le attività. Ovviamente le necessità devono essere “specifiche”, e cioè reali e concretamente riferibili al contesto organizzativo aziendale.
Questa nuova regola applicativa riguarda anche quei lavoratori che operano presso terzi (ad esempio in presenza di appalti) potrebbero essere chiamati dai rispettivi datori di lavoro a comunicare preventivamente l’eventuale carenza della certificazione verde.
Ricapitolando, il datore di lavoro:
- potrà individuare, nella predisposizione delle cd. modalità operative, le specifiche esigenze organizzative che rendono necessario richiedere anticipatamente il mancato possesso del Green Pass
- dovrà attivarsi per ottenere con anticipo la comunicazione del lavoratore che deve riguardare l’assenza del Green Pass (non il suo possesso);
- potrà organizzarsi, tenuto conto che non viene specificato in merito all’orizzonte temporale di preavviso e di validità nel tempo di questa comunicazione, informando il proprio personale sulla necessità di comunicare con un anticipo di “x” giorni l’impossibilità di soddisfare il requisito del Green Pass da qui alle prossime “x” settimane;
- potrà considerare la mancata comunicazione da parte del singolo come forma di silenzio assenso sul possesso del Green Pass da parte del lavoratore, fermo restando comunque l’onere di verificare per ogni accesso nel luogo di lavoro la presenza di una regolare certificazione verde in corso di validità attraverso l’APP “Verifica C19”.
Per il lavoratore l’eventuale assenza della certificazione non segnalata preventivamente e riscontrata ad esempio all’inizio del turno lavorativo del singolo dovrebbe comportare non solo l’applicazione del regime di assenza ingiustificata, ma anche e soprattutto conseguenze sul piano disciplinare per un comportamento non corretto ed elusivo di norme di legge.
- Le FAQ del 12 ottobre sul sito del Governo
Le Faq pubblicate il 12 ottobre sul sito www.governo.it (e via via aggiornate) contengono importanti indicazioni interpretative dei provvedimenti già emanati (D.L. 127/2021 e D.L. 139/2021) sull’estensione dell’obbligo della Certificazione verde Covid-19 in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Rinviando alla loro lettura integrale sul sito istituzionale, risulta utile evidenziare:
- (FAQ 1) l’autonomia di ogni datore di lavoro nell’organizzare i controlli nel rispetto delle normative, incluse quelle sulla privacy, con la definizione di modalità operative di verifica;
- (FAQ 2) l’esenzione dal Green Pass per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale, previa trasmissione da parte loro di specifica documentazione sanitaria al medico competente, nelle more della messa a regime del relativo applicativo per la predisposizione anche in queste fattispecie di un apposito “QR code”;
- (FAQ 3) la possibilità per i soggetti privi della certificazione verde ma che hanno comunque diritto al Green Pass, di poter comunque far valere, in attesa e nelle more del rilascio o di un eventuale aggiornamento, documenti (cartacei o digitali) rilasciati dalle strutture pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medicini di medicina generale;
- (FAQ 4) in caso di assenza ingiustificata, oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
- (FAQ 5), nel caso di lavoratori interinali l’effettuazione dei controlli sarà fatta sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso cui il lavoratore svolge la propria prestazione;
- (FAQ 6) conferma della permanenza in vigore dei protocolli di sicurezza e delle linee guida di settore contro il COVID-19 - ad esempio in materia di sanificazione, mascherine, distanziamenti, etc. - visto che l’uso del Green Pass rappresenta una misura ulteriore che non può farli ritenere superati;
- (FAQ 9) controllo della certificazione verde per tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda, compresi i lavoratori autonomi che devono accedervi;
- (FAQ 10) possibilità di una verifica preventiva del requisito del Green Pass nei casi di specifiche esigenze organizzative, come previsto dall’art. 3 del D.L. 139/2021 già in vigore, secondo cui i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso della certificazione con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze;
- (FAQ 11) sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro applicabile ad un datore di lavoro che non controlli il rispetto delle regole sul Green Pass.
- (FAQ 12) il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
- (FAQ 13) l'obbligo di green pass sussiste anche in capo ai lavoratori la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto.
- (FAQ 14) le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.
- (FAQ 15) nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni
- (FAQ 16) i contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Con un'altra FAQ pubblicata su siti governativi si è chiarito che le imprese che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere nella sanzione nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori privi della certificazione verde a condizione di aver comunque adottato e rispettato nella fase di controllo adeguati modelli organizzativi come previsto dal D.L. 127/2021.
- Il DPCM 12 ottobre 2021
Oltre che nella Gazzetta Ufficiale (n.246 del 14-10-2021), il testo è pubblicato anche sul sito del Ministero della Salute dove sono presenti anche gli allegati che ne costituiscono una parte significativa.
I contenuti più rilevanti del provvedimento sono.
- La possibilità per i datori di lavoro privati di procedere ad una verifica preventiva attraverso specifica richiesta al lavoratore come previsto dall’art. del D.L. 139/2021, senza l’indicazione di un alcun vincolo temporale (va chiarito che, diversamente da quanto inizialmente riportato, tale richiesta preventiva può anche superare le 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento della prestazione).
- La conferma che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass in ambito lavorativo “con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza”, nessuno escluso, questa la formulazione utilizzata nel DPCM.
- L’introduzione, tenendo conto anche del parere espresso dal Garante della Privacy, di nuove funzionalità informatiche (descritte nell’Allegato H), in aggiunta all’APP “Verifica C-19”, per consentire ai datori di lavoro una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi:
- Un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code (i dispositivi dovranno essere quindi dotati di una fotocamera).
- Una piattaforma di interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Le caratteristiche di questa seconda funzionalità tramite portale INPS richiederanno particolari attenzioni nell’utilizzo che possiamo elencare di seguito.
- Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche casuali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.
- In caso di esisto negativo i lavoratori possono comunque richiedere una nuova verifica tramite App al momento dell’accesso al lavoro.
- La modalità non sincronizzata potrà influire sulla velocità di aggiornamento con la conseguenza che un dipendente non sia presente nel sistema e che quindi debba effettuare la verifica con l’App.
- Resta il diritto per il lavoratore di richiedere che la verifica del suo Green Pass possa avvenire nuovamente ed effettivamente tramite l’APP “Verifica C-19” al momento dell’accesso al luogo di lavoro (fattispecie di un lavoratore che ne era privo, ma che nel frattempo si è dotato di un certificato valido attraverso test rapido o molecolare).
- La funzionalità tramite il portale Inps può essere utilizzata dal solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. Le persone preposte alla verifica delle certificazioni sono titolari del trattamento dei dati e devono essere opportunamente informate dal datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche con una comunicazione resa alla generalità del personale.
Per concludere due questioni legate a quanti si sono vaccinati all’estero.
- I dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Ssn che richiedono l’emissione della certificazione verde sono acquisiti dal sistema “tessera sanitaria” tramite apposito modulo online. Questa norma risolve alcuni problemi relativi alle persone vaccinate all’estero, ma è necessario che siano iscritte al Ssn.
- Rimane aperto il problema per i lavoratori stranieri, vaccinati all’estero con vaccini non riconosciuti dall’Ema. Il caso più evidente è quello degli autotrasportatori. Alcune dichiarazioni sulla stampa ipotizzano la possibilità per queste persone di svolgere le loro attività professionali senza però poter accedere ai luoghi di lavoro-