INPS. Calcolo del contributo sui licenziamenti da rivedere.

INPS. Calcolo del contributo sui licenziamenti da rivedere.

Con la circolare n. 137  sul tema della contribuzione dovuta in caso di licenziamento l’INPS fa rilevare una criticità che potrebbe essersi verificata nel corso degli anni nel calcolo del contributo da parte dei datori di lavoro non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all'importo del massimale annuo AspI/NASpI.

lunedì 18 ottobre 2021

La confusione nel conteggio del ticket (e i conseguenti erronei versamenti da parte dei datori di lavoro) deriva dal messaggio Inps n. 4441 del 30-6-2015 che indica in euro 1.195,00 e non in euro 1.300, l’importo da prendere a riferimento per il calcolo. Ora, con la Circolare n. 137/2021, INPS chiarisce, contrariamente al passato, che la base di calcolo del predetto contributo è costituita dall’importo massimo mensile di ASpI/NASpI (c.d. massimale ASpI/NASpI) rivalutato annualmente e pari per l’anno 2021 a euro 1.335,40.

Di seguito la tabella fornita dall’INPS con il riepilogo delle somme limite (retribuzione imponibile) e dei massimali validi dal 2013 ad oggi.

 

Anno                    Retribuzione          Massimale

imponibile            

 

2013 (ASpI)            1.180,00                 1.152,90

2014 (ASpI)            1.192,98                 1.165,58

2015 (ASpI)            1.195,37                 1.167,91

2015 (NASpI)         1.195,00                 1.300,00

2016 (NASpI)         1.195,00                 1.300,00

2017 (NASpI)         1.195,00                 1.300,00

2018 (NASpI)         1.208,15                 1.314,30

2019 (NASpI)         1.221,44                 1.328,76

2020 (NASpI)         1.227,55                 1.335,40

2021 (NASpI)         1.227,55                 1.335,40

 

È verosimile che vi siano stati versamenti in più nel periodo Aspi e in meno in quello Naspi. L’Istituto, con successivo messaggio, renderà note le istruzioni operative per effettuare eventuali regolarizzazioni qualora il contributo di licenziamento non fosse stato calcolato nei termini ora definiti.