La confusione nel conteggio del ticket (e i conseguenti erronei versamenti da parte dei datori di lavoro) deriva dal messaggio Inps n. 4441 del 30-6-2015 che indica in euro 1.195,00 e non in euro 1.300, l’importo da prendere a riferimento per il calcolo. Ora, con la Circolare n. 137/2021, INPS chiarisce, contrariamente al passato, che la base di calcolo del predetto contributo è costituita dall’importo massimo mensile di ASpI/NASpI (c.d. massimale ASpI/NASpI) rivalutato annualmente e pari per l’anno 2021 a euro 1.335,40.
Di seguito la tabella fornita dall’INPS con il riepilogo delle somme limite (retribuzione imponibile) e dei massimali validi dal 2013 ad oggi.
Anno Retribuzione Massimale
imponibile
2013 (ASpI) 1.180,00 1.152,90
2014 (ASpI) 1.192,98 1.165,58
2015 (ASpI) 1.195,37 1.167,91
2015 (NASpI) 1.195,00 1.300,00
2016 (NASpI) 1.195,00 1.300,00
2017 (NASpI) 1.195,00 1.300,00
2018 (NASpI) 1.208,15 1.314,30
2019 (NASpI) 1.221,44 1.328,76
2020 (NASpI) 1.227,55 1.335,40
2021 (NASpI) 1.227,55 1.335,40
È verosimile che vi siano stati versamenti in più nel periodo Aspi e in meno in quello Naspi. L’Istituto, con successivo messaggio, renderà note le istruzioni operative per effettuare eventuali regolarizzazioni qualora il contributo di licenziamento non fosse stato calcolato nei termini ora definiti.