INPS. Via libera agli sgravi per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 36.

INPS. Via libera agli sgravi per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 36.

Con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 l’INPS ha finalmente sbloccato la procedura per la concreta fruizione dello sgravio contributivo al 100% fino al limite di 6 mila €/anno (esclusi premi e contributi INAIL) in caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate.

lunedì 11 ottobre 2021

 

Ricordiamo che la misura era stata introdotta nella legge di bilancio 2021, ma che per essere resa operativa doveva ricevere la prevista autorizzazione in sede europea. Tuttavia mentre il legislatore ha previsto questa agevolazione con riferimento alle assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022, il messaggio INPS precisa che per ora è applicabile solo le assunzioni effettuate nell’anno in corso perché il via libera rilasciato a livello comunitario è limitato all’anno 2021.

Per il 2022 occorrerà attendere una nuova autorizzazione in sede europea le conseguenti istruzioni dell’Istituto.

Operativamente, i datori di lavoro interessati dovranno indicare nei prossimi flussi Uniemens la data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato valorizzando i relativi codici indicati da INPS anche ai fini del recupero delle mensilità arretrate relative al periodo pregresso.

Per il resto, rispetto a tutti gli aspetti caratterizzanti l’esonero il messaggio rimanda alla precedente circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021 (si vedano i numeri 6/2021 e 7/2021 di questa Newsletter) che ne aveva già illustrato i tratti salienti, qui sinteticamente richiamati:

 

  • la misura è praticabile da qualsiasi datore di lavoro, anche non imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo o le organizzazioni datoriali come Confcooperative, fatta eccezione per le imprese del settore finanziario che sono escluse;
  • ovviamente risultano incentivati anche i rapporti di lavoro di lavoro a tempo indeterminato instaurati da una cooperativa con i soci-lavoratori ai sensi della legge 142/2001, mentre in termini generali rientrano nei rapporti di lavoro incentivabili anche quelli in somministrazione a tempo indeterminato (ancorché la missione presso l’utilizzatore sia a tempo determinato).
  • sono esclusi i rapporti di apprendistato, intermittenti, quelli instaurati con dirigenti nonché le prestazioni occasionali e il bonus non è fruibile in caso di prosecuzione di un precedente rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione o per assumere giovani con un precedente percorso di apprendistato di primo o terzo livello oppure di alternanza scuola-lavoro, già svolto nella medesima impresa;
  • l’esonero interessa unicamente la contribuzione in capo al datore di lavoro con uno sgravio del dovuto al 100% fino al limite annuo di 6.000 euro che, tuttavia, viene ricalibrato su base mensile per un valore di 500€, con riproporzionamento sia in caso di rapporto part-time sia in caso di assunzione intercorsa nel corso del mese (importo giornaliero cui riferirsi pari a 16,12€ 
  • valgono le regole generali secondo cui non tutta la contribuzione è esonerabile e, pertanto, rimangono dovuti ad esempio le quote per il FIS, lo 0,20% del Fondo di garanzia per i trattamenti di fine rapporto, o lo 0,30% per Fondo interprofessionale FONCOOP;
  • valgono, anche in questo caso, le regole applicabili in linea generale ai fini del godimento di sgravi e incentivi (es. principi decreto legislativo 151/2015, regolarità contributiva, osservanza delle norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro, rispetto della contrattazione leader, etc.), seppur derogate in alcuni punti e casi specifici come ad esempio:
  • fruibilità dell’esonero anche se l’assunzione costituisce attuazione di obbligo preesistente stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva (es. in caso di collocamento mirato di soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999 o in applicazione di clausole sociali di stabilità occupazionale previste per il cambio appalto da alcuni CCNL);
  • riconoscimento dell’esonero ad altro datore di lavoro, per l’eventuale parte residua, qualora lo stesso soggetto venga assunto sempre a tempo indeterminato in un altro contesto prima che decorrano i 3 o 4 anni di fruizione dell’incentivo (in questo caso la durata dello sgravio elevata nel complesso a 48 mesi resta solo laddove anche la nuova assunzione sia collocata nelle regioni svantaggiate per le quali vale il regime di miglior favore).
  • assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato stipulati dal giovane, neanche con altri datori di lavoro (non rilevano eventuali rapporti intermittenti o domestici né periodi di apprendistato, mentre invece impediscono il riconoscimento del beneficio anche quei rapporti risolti per dimissioni o mancato superamento periodo di prova);
  • assenza di licenziamenti da parte del datore di lavoro sia nei 6 mesi antecedenti sia nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata (nella medesima unità produttiva e con riferimento a soggetti inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto);
  • trovano applicazione tutte le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato come da ultimo riformulate nell’ambito del c.d. Temporary Framework;
  • in via generale l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni contributive (es. decontribuzione Sud, riduzione per zone montane e svantaggiate in agricoltura o per settore edile, assunzioni di over 50 disoccupati, assunzioni di donne), fatto salvo che laddove nulla impedirebbe, se non vietato espressamente, di utilizzare in maniera sequenziale alcune forme di incentivazione, sempre che rimangano le condizioni di fruibilità;

l’esonero in questione non sostituisce quello strutturale applicabile sin dal 2018, rappresentando anzi una misura ulteriore e aggiuntiva, con alcune leggere variazioni, applicabile tuttavia solo per assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022: ciò significa che i datori di lavoro potranno scegliere per quale dei due regimi di incentivazione optare, eventualmente, laddove vi fossero le condizioni temporali anche in modo sequenziale (non invece contestualmente, motivo per cui INPS detta istruzioni anche per rinunciare all’esonero del 2018 eventualmente in corso di fruizione in favore della nuova misura).