Con l’art. 3 il cosiddetto Decreto Capienze (DL 8 ottobre 2021, n. 139) stabilisce che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare il (mancato) possesso della certificazione verde covid-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
La misura dovrebbe rendere più facile il ritorno in presenza di un numero più ampio di lavoratori con controlli anche anticipati dei green pass da parte dei datori di lavoro. Si pongono comunque alcune questioni interpretative e applicative.
In primo luogo è importante evidenziare che la richiesta dovrà contenere in modo chiaro le indicazioni delle esigenze organizzative aziendali che richiedono una comunicazione anticipata.
È immaginabile, poi, che il tipo di esigenze organizzative possa determinare il ragionevole periodo di preavviso con il quale il lavoratore dovrà comunicare il possesso della certificazione.
Non è del tutto chiaro - anche se sembra ragionevolmente possibile- che il datore di lavoro possa chiedere il possesso del green pass in relazione ad un lasso di tempo significativo per l’organizzazione aziendale: indicativamente una o più settimane.
Si può immaginare, inoltre, che per il personale che opera in trasferta (magari all’estero) il datore di lavoro possa anche chiedere se avrà il green pass nelle date di una prossima missione già fissata da tempo.
Infine, ad una prima lettura, il testo non sembra imporre al lavoratore di comunicare anche la durata della certificazione.