Come ampiamente illustrato nel n. 11/2021 di questa Newsletter, per i datori di lavoro privati appartenenti ai summenzionati settori, la norma ha previsto un esonero contributivo con le seguenti caratteristiche.
- I ddl abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021,
- I ddl beneficiano dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (entro i limiti delle risorse pari a 770,9 milioni per il 2021)
- Il limite è fissato del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021,
- L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021 (esonero è riparametrato su base mensile)
- Per i ddl c’è il blocco dei licenziamenti GMO sino al 31 dicembre 2021.
NOVITÀ
Attenzione. L’esonero sarà effettivamente utilizzabile solo dopo che l’INPS, con successivo messaggio, renderà note le istruzioni per la fruizione, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione ed alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Essendo tale esonero subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea, l’INPS precisa che quest’ultima ha dato la propria autorizzazione con la decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021.
Soggetti destinatari dell’agevolazione
Possono accedere al beneficio in parola i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonchè del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Nell’allegato alla circolare che può essere scaricato cliccando qui sono indicati i codici CSC individuati dall’INPS (in base ai codici ATECO 2007), associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Nota bene. L’agevolazione può essere chiesta e ottenuta a prescindere dal tipo di ammortizzatore utilizzato nel primo trimestre del 2021; vale a dire che non sono avvantaggiati solo i datori che hanno fruito di cassa Covid (come previsto in altre analoghe situazioni) ma anche coloro che hanno avanzato richiesta per causali diverse.
Non trattandosi di un’agevolazione legata all’assunzione, non si applicano i principi di cui all’articolo 31 del Dlgs 150/2015 e pertanto l’agevolazione si può ottenere anche se vi sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.
Ricordiamo che alcune condizioni al beneficio
- l’obbligo del possesso del Durc,
- l’assenza di reati in materia di tutela delle condizioni di lavoro e
- il rispetto degli accordi e dei Ccnl (compresi regionali, territoriali o aziendali), sottoscritti dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale giovani (L. 205/2017, art. 1). Al contrario, risulta compatibile, anche se con regole specifiche dettagliate nella circolare in commento, con l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (lle 92/2012, articolo 4), con quello riferito all’assunzione di disabili (legge 68/99, articolo 13) e con l’aiuto riconosciuto a chi assume beneficiari di Naspi (legge 92/2012, articolo 2).