ULTIM’ORA. Decreto Legge 127. Estensione dell’obbligo di Green pass a tutti i lavoratori dal 15 ottobre.

ULTIM’ORA. Decreto Legge 127. Estensione dell’obbligo di Green pass a tutti i lavoratori dal 15 ottobre.

Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (G.U. n. 226 del 21 settembre 2021)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde covid-19 (Green Pass) a tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato a partire dal 15 ottobre 2021. Il decreto è entrato in vigore il 22 settembre 2021.

giovedì 23 settembre 2021

 

È necessario innanzitutto sottolineare che il provvedimento in esame non sostituisce le specifiche disposizioni (D.L. 44/2021, D.L. 111/2021 e D.L. 122/2021) già in vigore

  • sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario
  • sull’obbligo vaccinale per accedere in generale a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché
  • sul requisito del Green Pass per l’accesso a tutte le strutture scolastiche e formative, incluse le università.

 

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

 

Ricordiamo che la certificazione verde è rilasciata in presenza di una di queste condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni
  3. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  4. avvenuta guarigione da COVID-19 (persone vaccinate) subito dopo la somministrazione della prima dose.
  5. effettuazione di test antigenico rapido (nelle ultime 48h) o molecolare (nelle ultime 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2

 

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PUBBLICO

 

L’art. 1 del decreto 127 imporne che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è fatto obbligo di possedere e di esibire ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per il personale:

  • delle amministrazioni dello Stato,
  • le  aziende  ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
  • le  Regioni, 
  • le Province, 
  • i  Comuni, 
  • le  Comunità  montane,  e  loro  consorzi   e associazioni, 
  • le  Camere  di  commercio, 
  • le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale

 

Nota bene. Lo stesso obbligo è applicato a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni (vedasi gli addetti delle cooperative che a vario titolo sono adibiti a servizi negli Enti Pubblici).

 

 

 

 

 

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PRIVATO

 

L’art. 3 del decreto in esame prevede che

  • Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
  • a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato
  • ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta,
  • è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass

 

Nota bene. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi la regola si applica non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori autonomi (partite Iva o co.co.co.), agli appaltatori, ai consulenti, ai titolari di ditte individuali, ai formatori e ai volontari.

Le disposizioni  non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (specificare chi sono)

 

Controlli da parte dei datori di lavoro

Sono chiamati ad esercitare il controllo TUTTI I DATORI DI LAVORO: non solo quelli responsabili del luogo di lavoro (che sono tenuti a vigilare sia sul proprio personale sia sui diversi soggetti esterni che vi accedono), ma anche, relativamente al proprio personale, i rispettivi datori di lavoro di quei soggetti che accedono in quel luogo di lavoro come esterni.

I datori di lavoro responsabili del singolo luogo di lavoro, entro il 15 ottobre, dovranno:

  • definire le modalità operative con cui verificare il rispetto delle disposizioni
  • prevedere controlli anche a campione,
  • effettuare “prioritariamente, ove possibile, tali controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro
  • individuare “con atto formale” i soggetti incaricati ad accertare le (eventuali) violazioni.

 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Dpcm ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Si tratta del decreto 17.06.2021 che prevede le modalità di lettura del codice a barre, ma non le possibili soluzioni organizzative

 

App Verifica C19

Quindi, salvo ulteriori interventi, il Governo conferma l’utilizzo dell’app Verifica C19 (clicca qui)che permette di verificare il green pass, sotto forma di QR Code,  come l’unico strumento ritenuto idoneo dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. L’app infatti garantisce da un lato la validità della certificazione e dall’altro la protezione dei dati personali degli interessati, in conformità con i principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al principio di minimizzazione.

Ricordiamo che con Verifica C19 il soggetto verificatore vede solamente

  • il nome e il cognome del soggetto che presenta il pass (che dovrà essere confermato da un documento di riconoscimento)
  • una spunta verde in caso di validità del certificato,
  • una croce rossa nel caso di certificato non valido perché scaduto.

Non sono indicati altri dati, in particolare non vengono fornite informazioni circa le condizioni sulla base delle quali il pass è stato rilasciato (se si è fatto il vaccino e quale, se si è guariti dal Covi o se si è effettuato un tampone), o altre generalità riferite all’interessato. Nessun dato viene registrato o memorizzato.

 

 

Conseguenze della mancanza del Green Pass

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,

  • sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
  • non sono soggetti a conseguenze disciplinari e
  • hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
  • non sono retribuiti in nessuna forma comunque denominata.

 

Nota bene. Non risulta ancora chiaro se e come i lavoratori assenti per mancanza del Green Pass possano essere eventualmente sostituiti attraverso assunzioni con contratto a termine. Va evidenziato che il Green Pass potrebbe essere presentato anche il giorno successivo al primo controllo senza permettere al datore di lavoro di conoscerne la durata e quindi rendendo estremamente difficoltosa la programmazione di un’assunzione a termine per ragioni sostitutive.

 

Attenzione. Si consiglia di concordare insieme con RSPP e RLS le modalità

  • di informazione dei lavoratori circa il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione e sulle sue conseguenze;
  • di richiesta di comunicare l’assenza per mancanza di certificazione e, anche in questo caso, informare sulle conseguenze.

 

Imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, , rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Tale norma sembra consentire alle piccole imprese di effettuare assunzioni in sostituzione del lavoratore senza green pass con una durata garantita di 10 giorni. È quindi ipotizzabile che in questi casi il lavoratore che si è successivamente alla sospensione dotato di Green Pass non possa essere ammesso al lavoro prima della scadenza del contratto stipulato per sostituirlo (comunque non superiore a 10 giorni).

 

Sanzioni

I lavoratori, che accedono ai luoghi di lavoro senza il possesso di certificazione è punito con la sanzione da 600 a 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi contratti di settore.

I datori di lavoro, che non effettuano i controlli o non adottano le misure organizzative di cui al nel termine del 15 ottobre 2021, sono  soggetti alla sanzione da 400 a 1.000 euro.

 

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a cui i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione.

 

 

Ulteriori indicazioni e approfondimenti saranno forniti nel prossimo numero di questa Newsletter e nel Seminario Webinar in programma il 6 ottobre 2021  dalle 10.00 alle 12.30 dal titolo

 

OBBLIGO DEL GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLE COOPERATIVE

Aggiornamento, a seguito delle ultime norme e procedure applicative, in materia di obbligo del Green Pass e obbligo vaccinale, con particolare riferimento all’introduzione dell’obbligo per tutti i lavoratori ai sensi del DL 127 del 21 settembre 2021