INAIL. Denuncia d’infortunio e Comunicazione degli Infortuni. Modalità e sanzioni applicabili.

INAIL. Denuncia d’infortunio e Comunicazione degli Infortuni. Modalità e sanzioni applicabili.

INAIL. Circolare n. 24 del 9 settembre 2021

Con Circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l'INAIL ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o tardata denuncia di infortunio. L’articolo ha, anche, l’obiettivo di ricordare gli adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio e le conseguenze in caso di ritardo od omissione.

giovedì 23 settembre 2021

Rispetto al verificarsi di un infortunio i datori di lavoro sono soggetti a due distinti adempimenti:

 

1.     Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno l’obbligo della denuncia di infortunio entro due giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia

2.      in base all’art. 21 del d.lgs. 151/2015, a decorrere dal 12 ottobre 2017, hanno l’obbligo di inviare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione, la comunicazione ai fini statistici e informativi  con i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

 

 

1) DENUNCIA DI INFORTUNIO

 

Modalità e tempistiche

La denuncia dell'infortunio deve essere:

·         presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia,

·         corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda il termine di due giorni:

·         il giorno iniziale da cui decorre il termine è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza;

·         se la scadenza cade un giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo; nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

 

Attenzione. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini inizialmente individuati.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.

L'INAIL è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell'INPS, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro.

Nei suddetti casi, le sedi dell'INAIL che hanno ricevuto il certificato medico devono chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria.

Se si accerta che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla sede competente via Pec o per posta in caso di constatata assenza di Pec.

 

Attenzione. Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'INPS, quindi il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

 

Obbligo di denuncia telematica

La denuncia di infortunio (e la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall'INAIL. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l'obbligo di denuncia telematica è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 2018.

L'obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica:

·         ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e

·         ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede INAIL competente, o, se sprovvisti di Pec, per posta.

 

Regime sanzionatorio

La sanzione per la violazione dell'obbligo di presentare la denuncia per infortuni è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.

Per la violazione dell'obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro, la sanzione ridotta è di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

 

 

2) COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI A FINI STATISTICI E INFORMATIVI

 

Modalità e tempistiche

Dal 12 ottobre 2017 è in vigore l'obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi con riguardo agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'obbligo di comunicazione deve essere assolto entro 48 ore.

 

Obbligo di comunicazione telematica

Il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall'INAIL è denominato "Comunicazione/denuncia di infortunio". In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa, ovvero:

·         la denuncia di infortunio a fini assicurativi e

·         la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi.

 

Nota bene. In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore all'INAIL, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall'evento, è prevista un'apposita funzione "converti in denuncia" che consente al datore di lavoro di adempiere all'obbligo della denuncia di infortunio all'INAIL recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio e indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.

 

Regime sanzionatorio.

E’ prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione dell'obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi riguardi gli infortuni superiori ai tre giorni o gli infortuni superiori ad un giorno. Nello specifico, dal 1° gennaio 2019, la sanzione amministrativa pecuniaria

·         per gli infortuni superiori ai tre giorni è da 1.228,50 a 5.528,28 euro;

·         per gli infortuni superiori ad un giorno è da 614,25 a 2.211,31 euro.

L'INAIL sottolinea l'autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all'accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia e di comunicazione degli infortuni. L'Istituto ricorda che è espressamente previsto che l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio (comma 6, articolo 55, D.Lgs n. 81/2008).

 

Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.