Trasmissione telematica dei corrispettivi

Trasmissione telematica dei corrispettivi

La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna della fattura o del documento commerciale, deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione

giovedì 21 gennaio 2021

E’ prorogata al 01/07/2021 la decorrenza della possibilità per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
 

In caso di violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici). Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Si applica la sanzione del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro, anche nel caso di:

    • mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto;
  • emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.

Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

Non è consentito fruire del ravvedimento operoso in merito alla sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 01/01/2021.