Sono state allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Operazioni con estero - Mediante modifica dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs n. 127 del 2015, si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dall’1.1.2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e, quindi, non più attraverso l’Esterometro.
Si prevede, inoltre, che:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Sanzioni operazioni transfrontaliere - Con modifica all'art. 11, comma 2-quater, del D.lgs. n. 471 del 1997, in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è stato previsto che per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, ma ora entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
STS - Estesa al periodo d’imposta 2021 l'applicazione della disciplina prevista dall’articolo 10-bis del D.L. n. 119 del 2018 che stabilisce che per i periodi d’imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono non emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Precompilata Iva: Integrate le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA:
- l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria;
- in merito alla possibilità prevista per l’operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari, è stato chiarito che questi ultimi devono essere in possesso della delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.