URGENTE. Estensione del Green Pass obbligatorio nelle scuole

URGENTE. Estensione del Green Pass obbligatorio nelle scuole

Il decreto legge n. 122 che ha ampliato l’uso del green pass a tutti quelli che accedono alle istituzioni scolastiche (compresi i genitori) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore l’11 settembre. Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

lunedì 13 settembre 2021

Oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) già incluso nelle regole del D.L. n. 111 del 6 agosto scorso, il nuovo decreto estende l’obbligo di possedere ed esibire il green pass a chiunque acceda alle strutture delle:

 

  • istituzioni scolastiche
  • educative
  • formative.

 

Conseguentemente la norma riguarda anche il personale scolastico dei servizi educativi per l'infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

L’obbligo è esteso, in base al comma 4 dell’art. 9 ter, anche ai cosiddetti operatori esterni (quindi anche agli addetti delle cooperative) per i quali “l’accesso alle strutture risulti motivato da ragioni di servizio, ovvero di lavoro” prevede “l’accertamento sul rispetto delle prescrizioni deve essere compiuto, altresì, dai rispettivi datori di lavoro”. È probabile quindi che la cooperativa dovrà accertare preventivamente il possesso del green pass da parte dei propri operatori e darne attestazione al dirigente scolastico. A sua volta quest’ultimo potrà disporre controlli ulteriori.

L’obbligo riguarda anche i genitori dovranno avere il pass per entrare negli istituti frequentati dai figli per un colloquio con i docenti o per accompagnare il proprio figlio. Analogamente saranno obbligati i genitori che, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido, hanno da sempre accesso ai locali scolastici allo scopo di facilitare l’accoglienza dei bambini.

L’obbligo di green pass vale per gli studenti degli Istituti tecnici superiori (Its), oltre che per gli studenti che frequentano università, conservatori e accademie.

Sono esentati dal possesso del green pass

  • i bambini, agli alunni e agli studenti nonché i frequentanti i sistemi regionali di formazione, obbligati comunque a indossare la mascherina a meno che tutta la classe sia vaccinata e rispettare il distanziamento di almeno un metro.
  • i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

Per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass  è prevista una sanzione dai 400 ai 1.000 euro.

Analoghe sanzioni sono applicate anche ai dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

Il personale scolastico sprovvisto  del green pass  non potrà svolgere la sua mansione né rimanere a scuola, pertanto verrà considerato come “assente ingiustificato”: tale assenza avrà decorrenza dal quinto giorno senza la corresponsione della retribuzione né dei contributi. Anche i giorni che intercorrono dal primo al quarto, verranno considerati assenze ingiustificate con le conseguenze del caso Tale assenza sarà revocata solo dietro presentazione idonea documentazione atta a soddisfare la presentazione della certificazione.

 

ATTENZIONE. Nel caso del personale addetto ai servizi educativi/assistenziali nelle scuole, le cooperative dovranno organizzare un servizio di verifica prima dell’ingresso degli operatori.

Non sembra possibile ricorrere a soluzioni quali la preventiva raccolta di copia delle certificazioni degli operatori o di dichiarazioni degli stessi circa la scadenza delle certificazioni, perché in contrasto con le indicazioni fornite dal Garante della privacy secondo il quale il controllo si deve limitare al mero possesso del certificato verde e deve essere fatto quotidianamente, prima dell’ingresso del personale in servizio (senza creare dunque liste con scadenze della certificazione verde).

In questi casi le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Dpcm adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il comma 5 prevede che la violazione della disposizione che impone il possesso ed esibizione da parte dei lavoratori sia sanzionata con la multa da 400 a 1.000 euro.

La maggiore carenza nella nuova norma riguarda il non aver previsto in modo specifico le conseguenze per i lavoratori non in possesso della certificazione. Ricordiamo infatti che non si applica l’articolo 9ter (personale scolastico), anche se le conseguenze immediate possono essere simili.

Di fatto per svolgere attività all’interno delle scuole è necessario il possesso della certificazione verde.

Chi non la possiede

  • non ha i requisiti per svolgere il lavoro e quindi,
  • se non può svolgere altre attività,
  • deve essere sospeso.

 

Anche in questo caso la situazione è diversa tra le imprese che svolgono l’attività esclusivamente all’interno delle scuole, dove è praticamente automatica la sospensione, da quelle che svolgono una pluralità di servizi. Ad esempio, la cooperativa che svolge una molteplicità di attività potrà inviare i lavoratori con certificazione nelle scuole e quelli senza in altri servizi.