Ricordiamo che con il Decreto Ristori (dl 137/2020) e il Decreto Sostegni (dl 41/2021) a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le imprese produttrici di vino e birra era stato previsto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Le imprese destinatarie dell’esonero sono quelle indentificate dai codici Ateco della tabella allegata contenuti nell’Allegato 3 del Dl 137/2020.
- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.05.00 Produzione di birra
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi INAIL e le altre contribuzioni escluse dagli altri esoneri Covid (quota a carico lavoratore, fondo Tfr, Fis e fondi solidarietà, fondi interprofessionali ecc.).
L’esonero è subordinato
- al possesso del DURC;
- all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro nonchè al rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto della contrattazione collettiva nazionale, regionale, territoriale o aziendale, sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio è concesso fino a concorrenza delle risorse stanziate: 385,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 610,8 milioni di euro per l’anno 2021. In caso di richieste in esubero, l’Inps ridurrà l’esonero in misura proporzionale.
L'INPS chiarisce che per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza
- utilizzando il modulo "Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021"
- che sarà reso disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale www.inps.it.
- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di un successivo messaggio con il quale l'INPS renderà nota la disponibilità del predetto modulo.
Una volta scaduto il termine di presentazione dell'istanza, l'INPS renderà noto, tramite PEC, l'importo di esonero autorizzato.
I benefici in esame sono autorizzati nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020. Il riferimento è alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e alla sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.