Obbligo di Green Pass per i lavoratori della scuola. Criticità interpretative sull’applicazione.
Nonostante sia passato un mese dalla pubblicazione del Decreto Legge n.111/2021 che stabilisce l’obbligo del Green Pass per il personale della scuola, permangono ancora molte criticità interpretative sulle modalità di applicazione delle misure con notevoli riflessi anche sui servizi delle cooperative.
Con le Note Tecniche del 13 agosto e del 30 agosto il Ministero dell’Istruzione ha cercato di chiarire le modalità con cui dare luogo ai controlli sul possesso del Green Pass da parte del personale della scuola tenuto conto che l’obbligo di verifica è in vigore dal 1° settembre e che in questi giorni i calendari delle regioni prevedono l’apertura dell’anno scolastico.
Nella Nota del 13 agosto in Miur specifica che “…, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.”
In base a questo provvedimento si ritiene che l’obbligo di possesso ed esibizione di Green Pass si estenda a tutto il personale di:
- Servizi educativi per l’infanzia 0-36 mesi;
- Scuole dell’infanzia 3-6 anni (anche se permane qualche dubbio);
- Scuole primarie
- Scuole secondaria di primo e secondo grado
Ulteriori indicazioni operative sono state date dal Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi durante la Conferenza di servizio con i dirigenti scolastici il 30 agosto scorso. Un passaggio significativo era legato all’obbligo di Green Pass per i cosiddetti lavoratori esterni. È stato chiarito che, per ora, tale obbligo non è previsto dal Decreto Legge 111.
Da notare che qualche regione (ad esempio la Campania) ha invece già esteso anche agli esterni l’obbligo di possesso ed esibizione del certificato verde.
Sarebbe tuttavia in uscita un nuovo DPCM sul green pass che, nel fare chiarezza sui controlli delle certificazioni verdi Covid-19 a scuola, ne estenderà l’obbligatorietà a tutti gli operatori extra scolastico, personale delle mense, assistenti degli alunni con disabilità, addetti all’accoglienza e ai servizi di assistenza allo studio dopo-scuola.
Non è da escludere che, qualora il provvedimento del Governo tardasse, i singoli dirigenti scolastici adottino protocolli anticontagio che impongano controlli a tutto il personale che accede alla struttura scolastica compresi i citati operatori extra scolastici. In queste situazioni potranno generarsi criticità nella gestione di quei lavoratori che non vengono ammessi ma che sono alle dipendenze di un datore di lavoro esterno, quale, ad esempio, la cooperativa.
Sarà, quindi, opportuno attivare il proprio RSPP e il medico competente, per una valutazione di idoneità e, in caso di stop rispetto ai servizi scolastici, adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni compatibili o, in alternativa, concordare con quest’ultimo il ricorso a forme di congedo.