Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

lunedì 6 settembre 2021

Senza Dvr e con retribuzione sproporzionata al ribasso, scatta l’arresto
Cassazione. Sentenza n. 28735 del 16 marzo 2021

Appare emblematico il caso affrontato dalla Cassazione, nella sentenza 28735/2021, riguardante il reato di sfruttamento di lavoratori. All'imputato è stato contestato il reato previsto dall'articolo 603-bis del Codice penale di sfruttamento del lavoro, per aver occupato alcune persone approfittando del loro stato di bisogno; ciò attraverso sia la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dalle previsioni contrattuali e comunque sproporzionate, sia mettendo in pericolo la loro incolumità in quanto sono risultate violate le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Secondo la Procura di Mantova che aveva chiesto il rinvio alla Cassazione dell’ordinanza del proprio Tribunale, la condizione del bisogno di taluni lavoratori era dimostrata sia dalla clandestinità, sia dal trattamento economico che risultava palesemente sbilanciato rispetto all'orario di lavoro. Inoltre la Procura evidenziava l'omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi (articoli 17, 28 e 29 del Dlgs 81/2008) e la nomina di un responsabile della sicurezza sul lavoro, ossia del Rspp (articoli 2, 17, 31, del Dlgs 81/2008); violazioni che sono evidentemente molto gravi, considerata la funzione attribuita a tali adempimenti sui quali si modella tutta la sicurezza aziendale (ad esempio informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria).
Ad avviso della Cassazione, quindi, andava convalidato l'arresto del datore di lavoro sussistendo lo stato di flagranza «sia con riferimento al trattamento economico parametrato all'orario di lavoro dei lavoratori, taluni dei quali clandestini, sia all'assenza di un documento di valutazione dei rischi».


Rifiuto di presentarsi in azienda prima della visita medica di idoneità: licenziamento legittimo
Corte di Cassazione Sentenza n. 22819/2021
La Cassazione, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di recarsi in azienda, su invito del datore di lavoro, poiché non era stata ancora effettuata la visita medica di idoneità preventiva (requisito necessario per riprendere l’attività lavorativa in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi). Va effettuata una distinzione tra la ripresa della prestazione lavorativa, che non può intervenire prima della visita medica, e l’invito datoriale a presentarsi sul luogo di lavoro, che non richiede il preventivo controllo medico sul permanere delle condizioni di idoneità, ed è proprio in tale fattispecie che ricade il caso in oggetto.


Condizioni per la legittimità del patto di non concorrenza
Corte di Cassazione Ordinanza n. 23418 del 25 agosto2021

La Cassazione ha chiarito che l'accertamento della validità del patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro e che il relativo corrispettivo può essere erogato anche nel corso del rapporto di lavoro. Inoltre, i giudici di ultima istanza hanno ritenuto ragionevole il sacrificio imposto poiché la durata del vincolo era molto contenuta e riguardava un'estensione territoriale limitata solo ad alcune regioni.