Dopo il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che ha introdotto l’obbligo dell’esibizione del cosiddetto Green Pass per l’accesso a una serie di servizi e attività a partire dal 6 agosto, con il DL n. 111 tale regola viene fissata, a partire dal 1° settembre, anche per le attività scolastiche e universitarie e per alcuni ambiti del trasporto pubblico.
Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza per la
- scuola dell’infanzia,
- scuola primaria e
- scuola secondaria di primo e secondo grado e
- università
La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS/CoV/2 o di sue varianti.
Misure di sicurezza minime e obbligo di Green Pass
In linea con l’avviso del Comitato tecnico/scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali/logistiche degli edifici non lo consentano;
- il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
ATTENZIONE: permangono dubbi interpretativi per quanto riguarda il personale delle scuole private (in particolare dell’infanzia) e per quello inserito nei servizi in appalto oppure nei servizi di dopo/scuola.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Trasporti
A decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso viene introdotta la distinzione tra:
- trasporti di medio/lunga percorrenza e
- trasporto pubblico a breve percorrenza,
Per gli aerei per i quali non si prevede invece nessuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.