INPS. Indicazioni in materia di ammortizzatori sociali per aziende soggette a Cigo

INPS. Indicazioni in materia di ammortizzatori sociali per aziende soggette a Cigo

La circolare Inps in esame mette un po’ ordine su una serie di ammortizzatori sociali recentemente introdotti e che riguardano solamente i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo  per i quali dall’01/07/2021 non operano più gli ammortizzatori Covid.

giovedì 26 agosto 2021

Si tratta di questi provvedimenti:

  • Dl n. 73 del 25/5/2021(cosiddetto sostegni/bis) convertito in legge 106/21 con decorrenza dal 25/7. Il decreto ha abrogato il Dl 99/21 inglobandone i contenuti e confermandone gli effetti giuridici prodotti sino al 24/7.
  • Dl 99 del 30/6/2021.
  • Dl 103 del 20/7/2021 (riguardante le aziende a rilevante valore strategico)

 

Le misure contenute nei decreti riguardano i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo (tra questi ricordiamo le cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984). Ricordiamo che dall’01/07/2021 per queste imprese non operano più gli ammortizzatori Covid.

 

Nota bene. Gli ammortizzatori Covid rimangono in vigore soltanto per i datori di lavoro soggetti a Fis a Cigs (per un massimo di 28 settimane fino al 31/12/2021) e per le aziende del settore tessile e affini.

 

Per quanto riguarda i settori che vedono la presenza di cooperative, il provvedimento chiarisce i presupposti e i termini per accedere alle seguenti misure:

  • Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 10 del D.lgs n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
  • Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria, nonché a quelli – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del D.lgs n. 148/2015).
  • Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), diretto ai medesimi datori di lavoro destinatari della misura prevista dall’art. 40, comma 1, del Decreto Sostegni bis, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (come stabiliti dall’art. 4 e dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015) – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D.Lgs. n. 148/2015. Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L’INPS ricorda che alle aziende che accedono a tale trattamento resta preclusa, tra le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
  • Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzione o riduzione dell’attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale. Nel provvedimento si ricorda che, anche per tali datori di lavoro è sospesa, tra le altre, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L’Istituto chiarisce, inoltre, che anche le imprese appartenenti a tali settori – che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto – possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. Infine, si precisa che le disposizioni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021.