Con la Circolare n. 113 del 28 luglio 2021, l’INPS fornisce nuove indicazioni amministrative riguardo alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021. In particolare, l’Istituto, prendendo atto del nuovo indirizzo espresso dalla Suprema Corte, precisa che la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 335/1995.
La normativa generale contenuta nell’articolo 3 comma 8 della legge 335/1995 diventa così sintetizzabile.
- I provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall'Inps, con trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione salvo se l'inquadramento iniziale è errato per inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
- In caso di variazione su richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa.
- Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS.
In caso di dichiarazioni inesatte del datore di lavoro al momento dell’iscrizione, la variazione produrrà i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale.