Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Si fornisce un riepilogo delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, evidenziando le conferme e le novità introdotte in sede di conversione.
Novità. Per i contratti a termine sono possibili ulteriori causali definite dalla contrattazione
L’articolo 41bis interviene sull’articolo 19 del Dlgs 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato.
La modifica interviene sulle cosiddette causali aggiungendo (per effetto della lettera b-bis aggiunta al comma ) alle categorie previste dal Decreto Dignità, “le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”.
In pratica si consente ai contratti collettivi (anche aziendali) di individuare le (ulteriori) causali per la stipula dei contratti a tempo determinato. La possibilità stipulare contratti a termine con durata superiore a 12 mesi (comunque fino al massimo di 24), utilizzando tali nuove causali, è però consentita solo fino al 30 settembre 2022.
A questo proposito rileviamo che non è possibile utilizzare le maggiori durate che possono essere previste dai contratti collettivi ai sensi all’articolo 19 comma 2 del Dlgs 81. Pensiamo ad esempio a quanto previsto dal ccnl per le cooperative sociali (articolo 25) che prevede 36 mesi che diventano 40 per i lavoratori svantaggiati.
Novità. Estensione dell’esonero contributivo per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, anche al settore creativo, culturale e spettacolo. Autorizzazione della Commissione Europea.
L’art. 43, DL n. 73/2021 ha introdotto una nuova forma di decontribuzione, rivolta, nella sua versione originaria, esclusivamente ai settori turismo, commercio e stabilimenti termali (vedi newsletter n. 11/2021).
Tale decontribuzione è stabilita in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro,
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021,
- da fruire entro il 31 dicembre 2021,
- riparametrato e applicato su base mensile.
Ora, l’art 43, nella sua versione definitiva dopo la conversione in legge, estende l’esonero in parola
anche al settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Contestualmente, l’art. 43 (commi 2 e 3) stabilisce il divieto di licenziamento nell’ipotesi di accesso
alla decontribuzione in esame, con riferimento a tutti i settori interessati.
ULTIM’ORA!!
Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 2 agosto, ha annunciato il via libera dalla Commissione europea per l'esonero contributivo in favore degli operatori del turismo, del commercio, degli stabilimenti termali e dei settori creativo, culturale e dello spettacolo. Come di prassi si dovrà però attendere la circolare dell’INPS con i necessari chiarimenti e le indicazioni operative.
Novità. Promozione lavoro agricolo
Con la conversione in legge del DL n. 73/2021 all’art. 68 viene introdotto il nuovo comma 15-septies ai sensi del quale le disposizioni previste dall’art. 94 del DL n. 34/2020 in materia di promozione del lavoro agricolo vengono prorogate al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ricordiamo che l’art. 94 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto per i percettori di
- ammortizzatori sociali (limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa),
- NASPI e DIS-COLL, nonché
- Reddito di cittadinanza,
la possibilità di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei suddetti benefici e nel limite di 2.000 euro per il 2020.
Misure confermate
- Sospensione obblighi di accantonamento derivanti da pignoramento - art.9, c. 1
- Aumento del limite di compensazione dei crediti nel Mod. F24 - art.22
- Disposizioni in materia di NASpI - art.38
- Contratto di espansione - art.39
- CIGS in deroga per aziende con calo di fatturato del 50% - art.40, c. 1
- CIGO e CIGS con causali tradizionali - art.40, c. 3
- Ulteriori trattamenti di CIGS - art.40-bis
- Proroga trattamenti di CIGS per cessazione attività - art.45
- Ulteriori periodi di CIGO COVID-19 per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria - art.50-bis
- Divieto di licenziamento per datori soggetti CIGO e CIGS - art.40, c. 4 - art.40-bis, c. 2
- Divieto di licenziamento per settore turismo, stabilimenti termali, commercio. - art.43, c. 2
- Divieto licenziamento per datori di lavoro dei settori tessile/abbigliamento/pelletterie - art.50-bis, c. 4
- Contratto di rioccupazione - art.41
- Indennità per co.co.co impiegati nel settore dello sport - art.44
- Misure urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo - art.66
- Indennità per lavoratori del settore agricolo e della pesca - art.69
- Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura - art.70