Proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e Green Pass

Proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e Green Pass

Il provvedimento, in vigore dal 23 luglio 2021, dispone la proroga dello stato di emergenza, disciplina le modalità di utilizzo del green pass dal prossimo 6 agosto, individua i nuovi parametri per definire la “colorazione” delle Regioni, ripristina (con effetto retroattivo e solo in parte) le tutele per i lavoratori fragili.

giovedì 5 agosto 2021

Proroga dello stato di emergenza. Misure di contenimento

Il decreto in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure di contenimento del contagio e gli aspetti sanzionatori disciplinati dal DL n. 16/2020 , fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1 del medesimo decreto.

NOTA BENE. Per quanto concerne i luoghi di lavoro preme ricordare, in particolare, che le riunioni si devono svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per quanto riguarda, invece, le attività economiche, produttive e sociali si ricorda che tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

 

Green Pass

Si ricorda che tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;
  • la guarigione dal Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento;
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

 

Il DL n. 105/2021 stabilisce che dal 6 agosto 2021 l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, in zona bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di
  • strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con
  • esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività
  • di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.
  • Le suddette disposizioni:
  • si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora tali servizi e attività siano consentiti ed alle condizioni previste per le singole zone;
  • non trovano applicazione ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

 

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del DL n. 19/2020

 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate devono verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge (esibizione delle certificazioni verdi).

Dopo due violazioni delle predette disposizioni, commesse in giornate diverse, si applica, a decorrere dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.

 

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

L’art. 4, comma 1, lett. c) del decreto in esame, modificando quanto previsto dal “Decreto Riaperture”, dispone che, in zona bianca e gialla:

  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • quanto sopra vale anche per gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

NOVITÀ

Il decreto definisce, inoltre, i nuovi limiti massimi di capienza consentita.

 

Colorazione delle regioni

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto in esame, ai fini della “colorazione” delle Regioni non sarà più presa a riferimento esclusivamente l’incidenza dei contagi, ma verranno presi in considerazione anche i seguenti parametri:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 

Lavoratori fragili

L’articolo 9 del DL n. 105/2021 proroga dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020.

Si tratta della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sono lavoratori fragili i dipendenti pubblici e privati in possesso:

  • di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
  • nonché del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (- art.3, comma 3, Legge n. 104/1992).

 

NOTA BENE. il Decreto non dispone la proroga della norma che equipara l’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Quindi  dal 1° luglio scorso i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.