Per le operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d’azienda e deliberate tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021, al soggetto, rispettivamente, che risulta dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta la parte delle attività per imposte anticipate riferite a:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del Tuir (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta delle perdite maturate fino al 2020 compreso);
- importo dell’ACE eccedente il reddito complessivo netto, di cui all'articolo 1, comma 4, del DL n. 201 del 2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta delle eccedenze di ACE maturate fino al 2020 compreso).
La trasformazione in credito d’imposta avviene in due tempi:
- 1/4 dell’importo complessivo delle DTA trasformabili sono trasformate alla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione, scissione o conferimento (che si ricorda devono essere effettuate nel 2021);
- 3/4 al 1° giorno dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta del 1.1.2022).
L’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.