INPS: regime previdenziale per i soci di cooperative della pesca

INPS: regime previdenziale per i soci di cooperative della pesca

L’INPS illustra le disposizioni dell’articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzate a chiarire l’ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, relativo ai soci di cooperative della pesca.

giovedì 22 luglio 2021

La circolare in esame pertanto fornisce istruzioni operative in materia di inquadramento contributivo dei soci di cooperative della pesca iscritti nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi e dei relativi adempimenti contributivi. In particolare, vengono riepilogati i requisiti per l’iscrizione obbligatoria. I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di cinque dipendenti rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS). Per il 2021 la misura del salario convenzionale mensile è pari a euro 680,00.

Vengono indicate le aliquote contributive applicabili:

  • IVS 14,90%, Aspi 0,30% per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
  • IVS 14,90% per i soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori.

Sono fornite, altresì, le istruzioni per la compilazione della denuncia contributiva mensile, specificando che per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e per i soci imprenditori, le cooperative interessate devono esporre i dati retributivi e contributivi valorizzando i seguenti elementi:

  • “Qualifica1”: “1” (operaio);
  • “Qualifica2”: F (tempo pieno), P (Tempo parziale di tipo Orizzontale), V (Tempo parziale di tipo Verticale), M (tempo parziale di tipo misto);
  • “Qualifica3”: “I” (Tempo Indeterminato);
  • “TipoContribuzione” il nuovo codice “50”, che assume il significato di “Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L. 250/58”;
  • “TipoLavoratore”: “00” (nessuna particolarità).