In particolare risultano utili le indicazioni che l’istituto fornisce in merito alle domande Cigo, Cigs e FIS per periodi antecedenti il 29 marzo 2021.
Come noto tra le novità apportate in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni, in materia di ammortizzatori sociali, è stato previsto l’inserimento, all’articolo 8, del nuovo comma 2-bis che stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale concessi dal decreto in parola (dunque, ulteriori 13 settimane per la CIGO e ulteriori 28 settimane per Assegno ordinario e CIGD, a decorrere dal 1° aprile 2021, da utilizzare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2021) possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Tale previsione consente, di fatto, a tutti i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, prima del 1° aprile 2021, di accedere ai nuovi trattamenti del Decreto Sostegni anche in anticipo rispetto alla predetta data, in continuità con le settimane della norma precedente. In questo modo, è stato scongiurato il rischio di scoperture di cassa integrazione, in particolare, da parte di quei datori di lavoro in maggiore difficoltà, che siano stati costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa utilizzando in continuità le 12 settimane di trattamento della Legge di Bilancio 2021 e si siano trovati ad averle esaurite prima della fine di marzo 2021 e, dunque, prima della data di decorrenza (1° aprile 2021) fissata per la fruizione delle ulteriori settimane messe a disposizione dal Decreto Sostegni.
Già con la Circolare n. 72/2021 l’INPS era intervenuto a parziale copertura del vuoto creatosi, ricevuto parere conforme del Ministero del Lavoro, aveva permesso che i datori di lavoro interessati potessero richiedere i periodi di trattamenti previsti dal Decreto Sostegni facendoli decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, quindi, da lunedì 29 marzo 2021.
Ora, a seguito della conversione in Legge del DL Sostegni, con la Circolare n. 99/2021, l’INPS interviene nuovamente per fornire indicazioni operative per,
- datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di trattamenti CIGO, CIGD e Assegno ordinario ai sensi del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni), per i periodi decorrenti dal 29 marzo 2021 e vogliono includervi anche periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021 e ancora scoperti, nonchè
- datori di lavoro che devono presentare domanda (prima istanza) di trattamento CIGO, CIGD e Assegno ordinario, in continuità con le 12 settimane previste dalla Legge n. 178/2020, per periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti antecedentemente alla data del 29 marzo 2021 e fino al 28 marzo 2021.
Tale possibilità è riconosciuta indipendentemente dal trattamento integrativo richiesto, dunque, sia CIGO che ASO e CIGD, fermo restando che
- i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni spettano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021);
- deve trattarsi di datori di lavoro ai quali siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) previsti dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Invece, per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Sostegni può avvenire a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali e pertanto indipendentemente dal ricorso agli ammortizzatori previsti dalla Legge n. 178/2020.
Fermo restando che i datori di lavoro che richiedono i periodi di integrazione salariale da Decreto Sostegni (CIGO, ASO e CIGD) devono utilizzare la causale “COVID 19 - DL 41/21”, qualora gli stessi abbiano già provveduto alla trasmissione della domanda per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021 e abbiano la necessità di coprire periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa con la medesima causale e per il periodi antecedenti al 29 marzo 2021. In relazione alle domande integrative di ASO e CIGD, nel campo note deve essere indicato il protocollo della precedente domanda integrativa.
La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purchè in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021.
Nota bene
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 7 agosto 2021 (30° giorno successivo alla pubblicazione della Circolare INPS n. 99/2021).
L’INPS precisa che il medesimo termine del 7 agosto 2021 riguarda anche i datori di lavoro che presentano domanda (prima istanza) di trattamento CIGO, CIGD e Assegno ordinario, in continuità con le 12 settimane previste dalla Legge n. 178/2020, per periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti antecedentemente alla data del 29 marzo 2021 e fino al 28 marzo 2021.
Attenzione.
L’INPS, infine, ricorda che i datori di lavoro che hanno
- inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque
- con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione,
possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.