Divieto di licenziamento e proroghe/rinnovi in deroga del contratto a termine: come operare dal 1°luglio

Divieto di licenziamento e proroghe/rinnovi in deroga del contratto a termine: come operare dal 1°luglio

Nel presente articolo si riepilogano le situazioni in cui i datori di lavoro potranno trovarsi rispetto al complesso sistema di divieti e deroghe disposti dai più recenti Decreti Legge covid in materia di licenziamenti e instaurazione/proroga/rinnovo dei contratti a termine.

giovedì 22 luglio 2021

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Dal 1° luglio possono verificarsi le seguenti ipotesi

  1. Il datore di lavoro che rientra nel campo di applicazione delle norme su FIS, assegno ordinario, fondi alternativi o Cassa Integrazione in deroga  con causale Covid (28 settimane dal 1 4 2021 al 31 12 2021 introdotte dal DL 41 2021): non può licenziare fino al 31 10 2021 anche se non fruisce degli ammortizzatori (tranne che per le deroghe ammesse)
  2. Il datore di lavoro che rientra nel campo di applicazione delle norme su Cigo con causale Covid prevista per unità produttive con codici ateco 13 14 15 - tessile e moda (17 settimane dal 1 7 2021 al 31 10 2021 introdotte dal DL 99 2021) non può licenziare fino al 31 10 2021 anche se non fruisce della Cigo Covid (tranne che per le deroghe ammesse).
  3. Il datore che non è più destinatario delle integrazioni salariali con causale Covid 19 ma fruisce degli ammortizzatori ordinari di cui al D Lgs 148 2015 (CIGO e CIGS senza contributo addizionale- art 40 del D L 73 2021) ovvero ricorre alla CIGS in deroga di cui all’art 40 bis del citato D L 73 2021 (datore che non può ricorrere agli ammortizzatori di cui al D Lgs 148 2015 per esaurimento settimane o insussistenza delle causali): non può licenziare per la durata del periodo (entro il 31 12 2021) di fruizione dell’ammortizzatore sociale scelto.
  4. Il datore di lavoro che non è più destinatario delle integrazioni salariali con causale Covid 19 e non ricorre agli ammortizzatori di cui al precedente punto c: può ricorrere  ai licenziamenti.

 

Deroghe al divieto di licenziamento

Le ipotesi di licenziamento collettivo e per GMO escluse dal divieto (ai sensi art. 8 co. 11 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) sono:

  • cessazione definitiva dell'attività, conseguenti alla messa di liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività salvo che non si configuri il caso di cessione del complesso dei beni aziendali;
  • fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo sindacale stipulato dalle OO SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale (anche un solo sindacato purché maggiormente rappresentativo (INPS mess. 689 2021) con incentivo all'esodo limitatamente ai lavoratori che aderiscano all'accordo e con diritto alla NASPI va comunque versato il ticket licenziamento (INPS mess. 528 2021);
  • cambio appalto (applicazione della c d clausola sociale).

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Le norme sul tempo determinato (proroga e rinnovo in deroga) sono le seguenti.

  • L’ art 93 del DL 34 2020 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali
  • L’ art 19 bis del D L 18 2020 (L 27 2020 consente di applicare tale rinnovo o proroga in deroga alle aziende che ricorrono agli ammortizzatori con causali Covid, anche durante la sospensione/riduzione

 

Dal 1° luglio 2021 si potranno verificare i seguenti casi

  1. Il datore che non ricorre ad ammortizzatori fino al 31.12 .2021 può rinnovare o prorogare in deroga (ai sensi dell’ art 93 del DL 34 2020);
  2. Il datore ricorre a ammortizzatori con causale Covid (FIS assegno ordinario DL 41/2021 Cigd DL 41 2021 o Cigo tessili DL 99/2021 fino al 31.12.2021 può rinnovare o prorogare in deroga anche durante la sospensione/riduzione ;
  3. Il datore di lavoro ricorre a ammortizzatori ordinari d lgs 148/2015 o ammortizzatori in deroga NON Covid fino al 31.12.2021 può rinnovare o prorogare in deroga solo nei periodi in cui non è in corso la sospensione/riduzione;

 

Rimane fermo che la durata massima complessiva del rapporto rimane fissata in 24 mesi la proroga o il rinnovo in deroga possono avvenire solo una volta e per massimo 12 mesi senza che si tenga conto di eventuali rinnovi e proroghe già intervenuti prima del 23.03.2021.