DECRETO LEGGE 99/2021. LE NORME DI INTERESSE PER I DATORI DI LAVORO

DECRETO LEGGE 99/2021. LE NORME DI INTERESSE PER I DATORI DI LAVORO

In Decreto n.99 del 30 giugno 2021contiene, tra le altre, norme in materia di licenziamenti e di ammortizzatori sociali (contenute nell’art. 4) oltre che di proroga della sospensione dei pignoramenti effettuati dall’agente per la riscossione. Il decreto è entrato in vigore il giorno della pubblicazione

venerdì 9 luglio 2021

Ulteriore Cassa Covid per le industrie tessili, dell’abbigliamento e degli articoli in pelle

Il comma 2 prevede che ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, (identificati Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15) sono concesse ulteriori 17 settimane di cassa integrazione Covid (articoli 19 e 20 del Dl 18/2020) per il periodo 1-7/31-10-2021.

I lavoratori devono essere in forza il 30-6-2021 e non è dovuto alcun contributo addizionale.

Per la presentazione delle domande si seguono le procedure previste per tutti gli ammortizzatori Covid, da ultimo dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del Dl 41/2021.

A questi datori di lavoro, resta precluso fino al 31-10-2021 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il licenziamento per gmo.

 

Cassa integrazione in deroga per datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs

In aggiunta a quanto previsto all’art. 40 del D.L. 73/2021, (cosiddetto Decreto Sostegni bis – si veda in merito la newsletter n. 11/2021) con l’articolo 4, comma 8, per tutti i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo e della Cigs che non possano ricorrere, ad esempio per raggiunti limiti di durata, ai trattamenti di integrazione salariale ordinari previsti dal decreto legislativo 148/2015, si aggiunge l’ulteriore possibilità di richiedere una nuova forma di Cigs in deroga per ulteriori 13 settimane fino a fine 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Questa ulteriore concessione, prevista anche al fine di fronteggiare particolari situazioni di crisi emerse a livello di ministero dello sviluppo economico, viene formulata aggiungendo un nuovo articolo, 40-bis, al d.l. 73/2021 ed è comunque praticabile a patto che durante la fruizione di tale trattamento non si proceda a licenziamenti economici (individuali e collettivi), fatte salve le esclusioni già disciplinate nei mesi scorsi dal legislatore.

 

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale

Con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo finanzia progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Naspi.

 

Sospensione pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione

Il Dl 99/2021 interviene anche in materia di pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione. La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al 30 giugno 2021 (D.L. n. 73/2021), viene ora spostata al 31 agosto 2021.

 Il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021.