PROROGA MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LAVORO AGILE

PROROGA MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LAVORO AGILE

In sede di conversione del decreto-legge in oggetto si proroga nuovamente fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 luglio p.v. inizialmente fissato dal medesimo d.l.) la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al lavoro agile in forma semplificata e, quindi, in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

venerdì 9 luglio 2021

In particolare, ad essere posticipata fino a tale data è la validità delle disposizioni in materia di lavoro agile di cui all’art. 90, cc. 3 e 4 del D.L. 34/2020 (punto 24 dell’Allegato 2 al decreto, come richiamato dall’art. 11).

L'attivazione del lavoro agile dovrà sempre avvenire con una comunicazione al lavoratore e l'invio della documentazione attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative comunicazioni obbligatorie.

Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017 secondo il fac-simile predisposto da tempo dall’INAIL e disponibile sul suo sito.

Inoltre, ricordiamo che la proroga di questa misura va tenuta distinta dalle disposizioni riguardanti lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, laddove ovviamente compatibili, per determinate categorie di soggetti quali lavoratori fragili oppure lavoratori genitori di figli in quarantena o con sospensione dell’attività didattica, da ultimo anch’esse prorogate fino al 30 giugno 2021 rispettivamente con il D.L. 41/2020 e con il D.L. 30/2021, entrambi convertiti in legge nelle ultime settimane.

Infine, con una diposizione non modificata in sede di conversione parlamentare del provvedimento, ma sempre connessa al protrarsi dello stato di emergenza - richiamata nell’Allegato 2 (punto 23) a cui rimanda l’art. 11 -  è contestualmente prorogato al 31 luglio 2021 l’obbligo di sorveglianza straordinaria che da tempo ricade sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e in relazione al quale le imprese possono incaricare (anche se non obbligate) il proprio medico competente o ricorrere in alternativa a medici del lavoro messi a disposizione da INAIL.