L’interpello si basa sul fatto che l’articolo 23 del Dlgs n. 80/2015 sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”. La richiesta è quindi se sia possibile assimilare il lavoro agile al telelavoro e quindi operare l’esclusione dalla base di computo.
Il Ministero del Lavoro risponde negativamente ritenendo che i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
I lavoratori agili non possono quindi essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.