La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'orientamento finora seguito per determinare la valenza contributiva dei periodi di lavoro effettuati con contratto di part time verticale o ciclico.
La norma prevede infatti che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale la cui durata sia concentrata in determinati periodi sia riconosciuto per intero (e non più in proporzione) come utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione, a condizione che la contribuzione annua versata sia pari o superiore al minimale annuo utile per determinare l'accredito di 52 settimane. In caso contrario occorre riproporzionare tale contribuzione al minimale settimanale.
L'accredito pieno dei contributi ai fini pensionistici
La nuova norma interviene pertanto sulla determinazione dell'anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione nei casi di part time verticale o ciclico cioè quando il lavoratore effettua la prestazione in alcuni periodi del mese o dell'anno.
Ad es. da ottobre a giugno lavora e resta inattivo da luglio a settembre. Oppure lavora a giorni, a settimane alterne ecc.
Prima dell'intervento della legge di bilancio la regola individuata dall'Inps era basata sul concetto di "settimana retribuita" quale parametro di misurazione del valore temporale accreditabile in estratto conto, pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale. Pertanto:
1) in caso di part time verticale su base settimanale (attività lavorativa per alcuni giorni della settimana a tempo pieno), si accredita una settimana ai fini pensionistici sempreché la retribuzione sia pari o superiore al minimale retributivo dell'anno; questo criterio non è cambiato dopo la riforma e continua ad essere regolato in questi termini;
2) nel caso invece di part time verticale o ciclico, come descritto poc'anzi, i periodi di non lavoro non venivano considerati ai fini previdenziale, e pertanto, un lavoratore che svolgeva la prestazione solo per sei mesi l'anno, ad es, come stagionale, si ritrovava accreditati in estratto conto 26 settimane e non 52.
Quanto indicato va inteso ai fini del diritto alla maturazione dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione.
Novità dal 2021
Con le nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2021, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.
Il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (L. 638/1983).
In quest'ultimo caso pertanto in presenza di una retribuzione non inferiore a 10.724 euro annue (nel 2021) il lavoratore avrà diritto a 52 settimane di accredito nella posizione previdenziale.
esempio
|
Fino al 31 dicembre 2020 un lavoratore con part time verticale su base ad esempio mensile (che avesse lavorato nei mesi da gennaio a giugno) avrebbe avuto diritto a 26 contributi settimanali di accredito pur avendo percepito una retribuzione superiore a 10.724 euro annue. Dal 2021 il lavoratore avrà diritto a 52 settimane accreditate ai fini del diritto alla pensione.
|
Retribuzione inferiore al minimale
In difetto di una retribuzione pari ad almeno al minimale annuo, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del citato D.L. n. 463/1983.
esempio
|
In caso di una retribuzione annua di 8.154 euro, occorre rapportare tale somma per il minimale retributivo settimanale (206,23 euro). Il risultato sarà 40 settimane da accreditare ai fini del conteggio dell'anzianità contributiva utile per il diritto e anche per la misura.
|
Rapporti interessati
Il nuovo criterio si applica:
- ai contratti in corso al 1° gennaio 2021, per tutto il periodo di durata del contratto anche precedenti l'1.1.2021: previa domanda del lavoratore– ai contratti stipulati da tale data
- ai contratti precedenti al 2021, già conclusi, previa però domanda all'INPS più relativa documentazione