CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ AI FINI INAIL E CONCETTO DI OPERAZIONE COMPLEMENTARE E SUSSIDIARIA

CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ AI FINI INAIL E CONCETTO DI OPERAZIONE COMPLEMENTARE E SUSSIDIARIA

Con nota n. 7651 del 15-6-2021 l’Inail ha diffuso una istruzione operativa sul tema della classificazione delle operazioni complementari e sussidiarie alle lavorazioni principali.

venerdì 9 luglio 2021

La nota fornisce un utile “ripasso” della normativa e della prassi.

  • È operazione complementare, quella che costituisce un complemento dell'attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall'azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest'ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa.
  • È operazione sussidiaria, quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell'azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe indispensabile. Si tratta quindi di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell'attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico.

Le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo in presenza delle seguenti condizioni:

 

  1. sono svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale;

 

  1. sono in connessione operativa con l'attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie sono correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale e la realizzazione più agevole, completa e rapida delle finalità aziendali.

 

Dopo aver dato atto che queste operazioni possono svolgersi anche in luoghi diversi, se realizzano beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa, la nota precisa che la parte di attività eccedente alla misura strettamente necessaria deve essere considerata come lavorazione a sé stante.

 

L’Istituto affronta anche alcune situazioni specifiche.

 

  1. Infermerie aziendali

Si tratta delle strutture dedicate alla prevenzione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione di eventuali emergenze sanitarie che possono insorgere nell’impresa e quindi quelle attività sanitarie rese nell’ambito di presidi medici localizzati in stabilimenti produttivi e uffici attraverso personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie.

Per l’Istituto non si tratta di operazioni complementari o sussidiarie alla lavorazione principale e conseguentemente sono classificabili in base queste voci di tariffa:

  • le prestazioni sanitarie, assistenziali e diagnostiche alle voci 0311 Industria, 0310 Artigianato, 0311 Terziario, 0313 Altre Attività;

L’’eventuale servizio di autoambulanza deve essere classificato alle voci 0313 Industria, 0310 Artigianato, 0313 Terziario, 0313 Altre Attività.

Fanno eccezione le infermerie scolastiche alle quali è addetto personale dipendente dagli istituti scolastici che sono considerate attività sussidiaria.

 

  1. Mense aziendali

Le strutture dedicate alla preparazione ed erogazione di pasti (cibi e bevande) destinati al personale dell’azienda della quale fanno parte (e che si avvalgono di norma di personale specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza) non sono comprese tra le operazioni complementari o sussidiarie e saranno pertanto classificate alle voci 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario, 0200 Altre Attività.

Anche in questo caso la scuola costituisce eccezione: le mense scolastiche, se la somministrazione dei pasti è svolta dal personale dipendente degli istituti scolastici stessi, sono considerate operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica.

 

  1. Pulizie dei locali aziendali

In questo caso si tratta di operazioni sussidiarie se l’attività di pulizia è condotta dal medesimo datore di lavoro, o complementari, nel caso di pulizie necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature. La classificazione sarà quindi quella della lavorazione principale.

Se però l’impresa svolge un’attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, la pulizia dei locali aziendali non è sussidiaria e deve essere classificata autonomamente alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività.

 

  1. Supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione

Anche in questo caso, se condotte dal medesimo datore di lavoro, si tratta di attività di supporto e quindi sussidiarie o complementari che seguiranno la classificazione della lavorazione principale. La nota cita come esempio la verifica accessi a particolari locali aziendali.

Come per il caso precedente, se il datore di lavoro svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di supporto (fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili) andranno riferite alla voce 0721, prevista in tutte le gestioni tariffarie.

 

  1. Trasporto delle merci aziendali

Trattandosi di un tema di interesse riportiamo di seguito l’ultimo punto della nota.

Si tratta di operazioni svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste per l’approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti (la consegna presso il domicilio del cliente finale non rileva ai fini classificativi).

Tale attività se condotte con personale dell’impresa, nonostante il rischio specifico delle operazioni effettuate (cd. rischio strada) possa differire anche notevolmente da quello proprio della lavorazione principale, trovano riferimento classificativo alla lavorazione principale, in continuità con i precedenti e consolidati indirizzi.

In applicazione di quanto sopra, il servizio di consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un’impresa di produzione di gelati della gestione Industria classificata alla voce 1444, comprendente anche la vendita al minuto, è da considerarsi operazione complementare alla lavorazione principale.

Nelle Tariffe 2019 il trasporto per la consegna della merce ai clienti è esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo 0100 della gestione Terziario (Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa) e pertanto è parte della lavorazione principale. La classificazione dell’attività principale ad una delle voci previste nel sottogruppo 0100 comprende quindi automaticamente anche il servizio di consegna ai clienti (oltre che l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e le operazioni di cassa).

Al contrario, nelle Tariffe 2019 l’attività di trasporto è espressamente esclusa nella declaratoria della voce 9300 di tutte le gestioni (Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci. Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa. Escluse le attività di produzione o di trasformazione. Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi. Solo per attività a sé stanti. Magazzini dei servizi di trasporto. Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100).

Di conseguenza, se un datore di lavoro esercita sia l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, si configura un’attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.