GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

Ciclofattorini – CCNL illegittimo per carenza del requisito di rappresentatività del sindacato

Tribunale di Bologna. Ordinanza del 30 giugno 2021

venerdì 9 luglio 2021

Il Tribunale di Bologna ha dichiarato, sul presupposto della carenza del requisito di sindacato comparativamente più rappresentativo di Ugl rider, la disapplicazione del Ccnl sottoscritto dalla medesima sigla sindacale per i ciclofattorini.

Il giudice osserva che, alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 47 quater del decreto legislativo 81/2015, condizione essenziale per la disapplicazione delle tutele (economiche) previste dalla richiamata normativa a favore dei rider è la previsione di una specifica disciplina da parte di accordi collettivi nazionali stipulati da sigle sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Poiché, tuttavia, Ugl rider non possiede il requisito della maggiore rappresentatività comparativa, la relativa disciplina contrattuale collettiva risulta illegittima e le azioni conseguenti adottate dalla Società datrice di lavoro sono discriminatorie e antisindacali.

Il Tribunale evidenzia anche che il riferimento della norma alla sottoscrizione di accordi collettivi da parte delle sigle sindacali comparativamente più rappresentative implicherebbe che non sia sufficiente la firma del Ccnl da parte di un’unica sigla sindacale, a meno che essa non sia largamente maggioritaria.