RINNOVO CCNL LOGISTICA TRASPORTI SPEDIZIONI. TABELLE RETRIBUTIVE E UNA TANTUM

RINNOVO CCNL LOGISTICA TRASPORTI SPEDIZIONI. TABELLE RETRIBUTIVE E UNA TANTUM

Il 17 giugno scorso le OO.SS. FILT Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti Uil, hanno comunicato alle Associazioni Datoriali lo scioglimento positivo della riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, raggiunta in data 18 maggio 2021 (si veda nostra Newsletter n. 10/2021).

venerdì 25 giugno 2021

Conseguentemente sono state ufficializzate anche le tabelle retributive aggiornate con le tranche di aumento e, a partire dal 01.01.2022, con l’EDR. Sono state altresì chiarite le modalità di calcolo, corresponsione e tassazione dell’importo Una Tantum

 

TABELLE RETRIBUTIVE - VEDI ALLEGATO

EDR - VEDI ALLEGATO

 

Agli aumenti come sopra sviluppati vanno aggiunti, a partire dal mese di gennaio 2022, 4 euro netti per la bilateralità, di cui 2,5 euro che incrementano la quota contributiva aziendale per Sanilog e 1,5 euro quella di Ebilog.

 

 

Corresponsione e tassazione dell’una tantum

Il rinnovo contrattuale stabilisce che "ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo (ndr: 18 maggio 2021) verrà corrisposto un importo forfettario lordo "pro-capite" di 230 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Come anticipato, l'importo di cui sopra sarà erogato in tre rate di cui

  • la prima di 100 euro entro il mese di luglio 2021,
  • la seconda di 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e
  • la terza di euro 80 con la retribuzione del mese di aprile 2022.

 

L'importo "una tantum"

  • sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
  • non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del t.f.r.
  • sarà erogato proporzionalmente per i mesi di presenza in servizio del lavoratore

 

Per il calcolo del valore mensile dell'una tantum si devono prendere a computo gli effettivi mesi di carenza tenuto conto che il precedente accordo collettivo era scaduto il 31.12.2019 e che il rinnovo contrattuale è stato siglato in data 18 maggio 2021.

Pertanto i ratei di carenza contrattuale sono 17 di cui

- 12 mesi per l'anno 2020

- 5 mesi per l'anno 2021

ad ognuno dei quali corrisponde un importo pari ad euro 13,52.

 

Come detto l'una tantum deve essere erogata ai lavoratori proporzionalmente alla loro presenza in servizio per i mesi cui la stessa si riferisce. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

Al riguardo possono essere evidenziati alcuni esempi:

  • Lavoratore in forza a tempo pieno per l'intero periodo di carenza: l'una tantum è pari ad euro 230,00
  • Lavoratore in forza a tempo parziale (part time 50%) per l'intero periodo di carenza: euro 115,00
  • Lavoratore full time assunto il 12 ottobre 2020: 8 quote pari ad un'una tantum di euro 110,21
  • Lavoratore cessato prima del 18 maggio 2021: non spetta l'una tantum
  • Lavoratore assunto dal 19 maggio 2021: non spetta l'una tantum

 

Per i lavoratori che:

  • nel periodo hanno modificato l'orario di lavoro, l'una tantum va riproporzionata in relazione all'orario di lavoro nel periodo stesso, considerando il regime di orario applicato nel singolo mese.
  • sono risultati assenti nel periodo con copertura economica a vario titolo (maternità, infortuni) l'una tantum va erogata.
  • sono stati in aspettativa non retribuita, invece, l'una tantum non va erogata proporzionalmente ai mesi del periodo di carenza nel quale non avevano diritto alla retribuzione.

 

Per quanto riguarda il pagamento dell'una tantum,  la tempistica è la seguente:

  • Con il cedolino paga di luglio 2021 la prima tranche
  • Con il cedolino paga di ottobre 2021 la seconda tranche
  • Con il cedolino paga di aprile 2022 la terza tranche

 

Per quanto riguarda la tassazione, sembra plausibile applicare la tassazione separata (come arretrati, articolo 17 comma 1, lettera B del TUIR) per tutte le tranche di una tantum considerando che le due tranche da erogare nel 2021 sono riferibili al periodo 2020, mentre la terza tranche (da erogare ad aprile 2022) è riferibile al periodo di carenza collocato nell'anno 2021.

 

ATTENZIONE. Per le cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui al punto 1 dell'accordo 30 maggio 2019 potranno corrispondere l'"una tantum" prevista dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 18 maggio 2021, attraverso gli strumenti della mutualità propri della cooperazione."

Riteniamo che, in questo senso, lo strumento utilizzabile sia il ristorno dell’avanzo mutualistico e quindi

  • per la prima e la seconda tranche quello relativo all’esercizio 2020 approvato nel 202, mentre
  • per la terza tranche di 80 euro potrà essere utilizzato il ristorno relativo all’esercizio 2021.