L’AE, con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021, ha chiarito che la sospensione dei versamenti delle ritenute disposta dall’art. 61, c. 1, del D.L. 18/2020 non comprendeva anche le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, come invece disposto dal successivo art. 62 dello stesso decreto.
L'art. 61 aveva previsto, per i soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19 (settori turismo, ristorazione, attività sportiva, onlus…), la sospensione dei versamenti delle ritenute scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dei contributi e dei premi. Però nell’articolo non vi è alcun riferimento alla sospensione delle addizionali regionale e comunale.
L’articolo 62, c. 2, della medesima disposizione, diversamente, ha sospeso i versamenti da autoliquidazione che scadevano tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale articolo invece ha richiamato tra le trattenute sospese anche quelle relative all’addizionale regionale e comunale.
Il disallineamento tra gli articoli 61 e 62 dovuto alla frenetica successione di interventi normativi del periodo ha generato il legittimo fraintendimento in capo ai sostituti d’imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.
Per tale motivo, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto solo ora di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.