Nel caso di cessione di azienda che riguardi le società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi, si applicano le seguenti misure di favore fiscale:
- agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TU sulle successioni e donazioni;
- agevolazioni sulla tassazione delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, di cui all’articolo 58 del TUIR.
Alle predette società cooperative è imposto il rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. (che prevede la qualifica di cooperativa "a mutualità prevalente", in ragione del tipo di scambio mutualistico) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.