in “(...) unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
Con una norma di interpretazione autentica, l’art. 19 bis del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) è stata introdotta la deroga al:
- divieto di rinnovo / proroga dei contratti a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione);
- rispetto degli intervalli temporali stabiliti in caso di riassunzione del lavoratore (art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015).
In conseguenza di tale deroga, quindi, l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato non determina la loro trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Con la nota in esame l’Ispettorato Nazionale ha dato risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata per comprendere se il rinnovo possa riguardare anche lavoratori già stati assunti a termine “in deroga” al suddetto divieto, in costanza di fruizione di “ammortizzatori COVID” e che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021. (si veda Newsletter n. 9/2021).
L’INL ha colto l’occasione per precisare che
- il riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021 va inteso come platea relativamente alla quale viene ammesso l’accesso agli ammortizzatori sociali regolamentati dall’art. 8 del DL n. 41/2021,
- il regime derogatorio di cui all’art. 19 bis del Dl n. 18/2020 e conseguente possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) trovano applicazione riguardo ai datori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione, senza il riferimento a determinate date.
Quindi, la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti a termine in base al regime derogatorio emergenziale sussiste anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.
ATTENZIONE. La deroga al divieto però è legittima solo in caso di cassa emergenziale Covid-19. Anche se l’emergenza epidemiologica è ancora in corso l’utilizzo di cassa integrazione (CIGO) non più formalmente emergenziale non consentirà più alle aziende industriali di utilizzare la deroga prevista dall’articolo 19-bis.
ATTENZIONE. Dovrebbe invece permanere la deroga prevista dall’articolo 93 del Dl 34/2020 (prorogata al 31.12.2021 dal D.L. n. 41/2021 Decreto Sostegni) all’obbligo di indicare le causali, senza essere subordinata all’utilizzo della cassa emergenziale, ma solo in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.