REDDITO DI CITTADINANZA. EROGAZIONE DEL BENEFICIO ADDIZIONALE IN CASO DI ENTRATA IN COOPERATIVA COME SOCIO LAVORATORE

REDDITO DI CITTADINANZA. EROGAZIONE DEL BENEFICIO ADDIZIONALE IN CASO DI ENTRATA IN COOPERATIVA COME SOCIO LAVORATORE

venerdì 25 giugno 2021

Con il provvedimento in oggetto il Ministero del Lavoro, di concerto con MEF e MISE, rende operativa a distanza di oltre due anni la norma (l’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019) relativa alla possibilità per un destinatario del Reddito di Cittadinanza di vedersi riconosciuto un beneficio addizionale qualora decida di intraprendere un percorso imprenditoriale autonomo/individuale o tramite la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Sul tema sarà opportuno attendere indicazioni anche da parte dell’INPS che, effettuate le opportune verifiche sulla base dei requisiti auto-dichiarati e delle banche dati a disposizione, autorizzerà ed erogherà la somma spettante entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata inviata la domanda.

Per richiedere questa somma quali ulteriori requisiti il beneficiario dovrà:

  • far parte ovviamente di un nucleo familiare per cui al momento della domanda il RdC è in corso di erogazione;
  • nei 12 mesi antecedenti la richiesta, non aver cessato un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale né aver sottoscritto una quota di capitale sociale – diversa da quella per cui si chiede il beneficio addizionale – di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • sebbene non rilevi in fase di prima applicazione (visto che la norma non è stata fino ad oggi operativa), non esser parte di un nucleo familiare nel quale si sia già goduto di tale beneficio addizionale, a prescindere dal percorso di autoimprenditorialità intrapreso;
  • mantenere la quota di capitale sociale sottoscritta nella cooperativa per almeno 12 mesi, pena la revoca della somma riconosciuta.