RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. SUCCESSIONE DI CONTRATTI E DEROGA ASSISTITA

RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. SUCCESSIONE DI CONTRATTI E DEROGA ASSISTITA

Con il provvedimento in esame, l’INL, chiamato in causa dagli Ispettorati Territoriali sull’applicazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, ha fornito indicazioni in merito alla successione di contratti a termine relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale.

mercoledì 16 giugno 2021

L’Ispettorato evidenzia che l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e pari categoria legale.

Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima stabilita dall’art. 19, comma 2, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.

 

Pertanto la particolare procedura di stipula “in deroga assistita” di un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato del lavoro si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva ex art. 19, comma 2 ed alle medesime condizioni di tali disposizione, ossia che anche l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

 

È il caso di sottolineare che la legge fa riferimento allo stesso livello e categoria legale. Quindi, traducendo con un esempio, se una cooperativa sociale assume un lavoratore prima come addetto alle pulizie e poi come addetto alla sorveglianza (mansioni entrambe ricomprese nel livello A1 e di categoria operaia) dovrà sommare i due periodi ai fini del conteggio della durata massima del contratto a tempo determinato.

 

Nella parte finale della nota, l’INL pone l’attenzione sui rischi di possibili abusi nell’applicazione di tale principio e invita gli Ispettorati territoriali a verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.