OBBLIGO VACCINALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

OBBLIGO VACCINALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

mercoledì 16 giugno 2021

Con la Legge n. 76/2021 è stato convertito il D.L. n. 44/2021 contenente tra l’altro misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 il quale, come descritto nella newsletter n. 05/21, aveva stabilito una procedura per garantire l’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Tale procedura è stata confermata e all’art. 4, è stato ulteriormente puntualizzato il campo di applicazione del personale medico e sanitario per il quale vige la disciplina in materia di obbligo vaccinale: in aggiunta ai soggetti esercenti le professioni sanitarie, il riferimento agli operatori di interesse sanitario che svolgono le attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali (già presente), è stato completato con il richiamo all’art. 1, comma 2, della legge 43/2006 riguardante la conferma della competenza delle Regioni nell’individuazione dei profili di tali operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale;

 

Fatta salva la pubblicazione di una specifica sezione sul sito del Ministero della Salute dedicata agli operatori di interesse sanitario (clicca qui) , ora  il legislatore richiama espressamente  l’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43   in base al quale tali operatori sono identificabili nei profili individuati dalle Regioni che mantengono tale competenza, anche per i relativi requisiti formativi, laddove non si tratti di soggetti riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale.